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Elusione fiscale: illegittimo l'accertamento basato sulla valutazione di antieconomicità delle operazioni imprenditoriali

Il fisco non può negare la detraibilità e la deducibilità delle spese poste in essere dall'imprenditore, soltanto perché qualificate come operazioni antieconomiche


Brusca frenatadella Cassazione sull'elusionefiscale dedotta sulla base della valutazione di antieconomicità delleoperazioni imprenditoriali.

Con la sentenza n. 25774 del 5 dicembrescorso, i giudici di piazza Cavour hanno stabilito che il fisco non può negare la detraibilità e la deducibilità delle spese postein essere dall'imprenditore, soltanto perché qualificate come operazioni antieconomiche.

La vicendasottoposta all'attenzione della S.C. riguardava una società che avevaeffettuato spese abbastanza ingenti perl'assistenza legale (in relazione a un contratto) e per il riacquisto di beni (nella specie “torcitoi”)ad un prezzo considerato dall'amministrazione finanziaria affatto conveniente. Per questo motivo, l'Agenzia delle Entrateaveva negato la possibilità di fruire della detrazione e inviato relativo avviso di accertamento Irpeg, Irap e Iva.

La società adivapertanto la Ctp di Varese che annullava parzialmente la pretesa impositiva,mentre la Ctr Lombardia accoglieva totalmente l'appello dellacontribuente.

L'Agenzia delleEntrate ricorreva quindi per Cassazione dolendosi dell'insufficiente motivazione, basata su una documentazioneprobatoriamente non idonea e priva di ogni indicazione riguardante nellospecifico "le effettive spese diviaggio – e - il quantum delle spese sopportateper vitto ed alloggio" con riferimento ai costi per le prestazionilegali, nonché dell'erronea affermazione relativa al fatto “che l'ufficio non poteva giudicare l'antieconomicitàdell'operazione – malgrado – lo stessosi fosse attenuto alle attestazioni del p.v.c. in ordine alla svalutazione neltempo dei relativi cespiti”.

Gli Ermellini, però, hanno dato ragione alla società,rigettando il ricorso dell'Agenzia e confermandola decisione del giudice tributario, il quale, “disconoscendo la legittimità delle riprese rispettivamente operate dall'ufficioin punto di interessi e di costi deducibili” e limitandosi a prendere attodella “dettagliata documentazione prodotta” in ordine alle spese legali (relativea rimborsi richiesti per i viaggi effettuati e a compensi per l'esecuzione di prestazionidi assistenza tecnica contrattualmente dovuti), nonché dell'allegatadocumentazione relativa al riacquisto dei torcitoi usati che non mostravaaffatto un'operazione antieconomica, “harettamente assolto con compiutezza e linearità l'ufficio motivazionale”, dital ché nessun addebito è ad essa seriamente imputabile.

Data: 11/12/2014 11:00:00
Autore: Marina Crisafi