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Chiamata del terzo nulla per carenza di procura? Alle Sezioni Unite l'ardua sentenza

Un quesito sottoposto dalla seconda sezione civile della Cassazione con ordinanza n. 24959 del 24 novembre 2014


Può essere considerata sanatala nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo per carenza di procura,anche se questi si è costituito ingiudizio senza dedurre il vizio in questione?

Saranno le sezioni unite a dare una risposta certa al quesitosottoposto dalla seconda sezione civile della Cassazione con ordinanza n. 24959 del 24 novembre scorso.

La questione prende le mosse dalla revoca del decretoingiuntivo del Tribunale di Trieste emesso nei confronti di due condomini, suricorso dello stesso condominio per il pagamento di quasi 4mila euro come quotadi loro pertinenza della spesa per lavori compiuti nello stabile.

Il tribunale in accoglimento della domanda riconvenzionaledei condomini opponenti, per il risarcimento dei danni subiti dal loroappartamento in seguito all'esecuzione dei suddetti lavori, li condannava alpagamento della somma residua, condannando anche la ditta appaltatrice chiamata in causa in garanzia dal condominio.

La decisione veniva impugnata dalla ditta che eccepiva l'inammissibilità della chiamata in causada difensore sfornito di apposita procura, ma la Corte d'Appello di Triesterigettava il gravame.

Il terzo ricorreva pertanto in Cassazione.

Chiamata ad intervenire, la S.C. valutava la correttezzadella statuizione della Corte d'Appello sulla tardiva eccezione, “sollevata soltanto nella comparsaconclusionale di primo grado, e dunque tardiva­mente, con piena accettazionecioè del contrad­dittorio svoltosi sino a quel momento”.

Il giudiceterritoriale, infatti, richiamando il consolidato indirizzo della giurisprudenzadi legittimità, affermava che “il terzoche, pur essendo stato chiama­to in causa da un difensore sfornito della procu­raa proporre istanze eccedenti l'ambito origina­rio della lite, si costituisce in giudizio e, invece dieccepire la nullità dell'atto di chia­mata, accetti il contraddittorio sulmerito, non può più dedurre tale nullitànell'ulteriore corso del procedimento, né la stessa può essere rileva­tad'ufficio dal giudice”.

D'altro canto, però, hannoritenuto i giudici di Piazza Cavour, non può non considerarsi che l'orientamentodella giurisprudenza in proposito è tutt'altro che consolidato, giacché ai precedenti richiamati dalla Corte d'Appellosi contrappongono quelli, siaanteriori che successivi, di segnoopposto, secondo i quali “ildifensore munito di procura per una determinata controversia non può in basealla stessa effettuare la chiamata in garanzia di un terzo introducendo nel processouna nuova e distinta controversia che ecceda i limiti dell'originario rapportolitigioso, salvo che la parte abbia inteso autorizzarla a rappre­sentarla anchenel giudizio da promuovere median­te la chiamata in garanzia; al di fuori diquesta ipotesi la conseguente nullità non può conside­rarsi sanata qualora ilchiamato si costituisca in giudizio senza dedurre preliminarmente il vizio inquestione”.

Essendo,dunque, in presenza di un contrasto giurisprudenzialesinora “latente”, la Corte ha rimesso gli atti al primo presidente, affinchèsiano le sezioni unite a pronunciare l'ultimaparola.

Data: 03/12/2014 19:10:00
Autore: Marina Crisafi