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Il recupero crediti in Ungheria – La diffida di pagamento non ha più valore di atto interruttivo della prescrizione

La normativa ungherese ha introdotto rilevanti novità con l'entrata in vigore del nuovo Codice Civile a far data dal 15 marzo 2014.


di Avv. Davide Sacco, Budapest - Ungheria - www.consulenzalegaleungheria.it

Considerata la crisiinternazionale ormai dilagante e le conseguenti difficoltà di molte società afar fede alle obbligazioni assunte, la richiesta di emissione di fatture conpagamenti posticipati e la sempre più frequente proposta di piani di rientrocon “forzata” accettazione da parte dei creditori di pagamenti spalmati in piùanni, la disciplina degli atti interruttivi della prescrizione assume sempremaggior rilevanza concreta.

Ciò, ovviamente, al finedi impedire che in un'eventuale azione giudiziaria il debitore possa eccepirela prescrizione nei confronti del diritto giustamente vantato dal creditore.

La normativa ungherese, al riguardo, ha introdottorilevantissime novità con l'entrata in vigore del nuovo Codice Civile a fardata dal 15 marzo 2014 (Legge V del 2013).

Il legislatore ungherese,infatti, ha optato per un ritorno al passato, più precisamente allaformulazione precedente al 1949, eliminando dall'elenco degli atti interruttividella prescrizione la diffida di pagamento.

La ratio della modificalegislativa è da rinvenirsi nell'intento di evitare che il trascorrere deltempo, permesso dalla possibilità di interrompere più volte il termineprescrizionale con il semplice invio di diffide di pagamento formulate ad hoc –anche secondo l'ordinamento ungherese a seguito del realizzarsi di un attointerruttivo della prescrizione inizia un nuovo periodo di prescrizione – rendasempre più difficile una corretta istruttoria in giudizio, qualora il creditoreesasperato dall'inadempimento decida di ricorrervi.

Hanno, viceversa, valoreinterruttivo della prescrizione, come previsto dall'art. 6:25 del nuovo CodiceCivile, a titolo esemplificativo, il riconoscimento di debito da parte deldebitore, la modifica di comune accordo dell'obbligazione debitoria, l'avviodell'azione giudiziaria innanzi alle competenti autorità avente ad oggetto ilcredito vantato e la rivendicazione del credito nella procedura fallimentare (sipensi ad esempio alla rivendicazione presente nell'istanza di fallimento o nell'attodi insinuazione al passivo fallimentare).

Inutile nascondere comela mancata conoscenza di tale norma possa costituire un rischio concreto per icreditori provenienti, o abituati a confrontarsi, da/con ordinamenti giudiziariin cui la diffida di pagamento costituisce atto interruttivo dellaprescrizione.

Pare pacifico, perlomenoa chi scrive, che per le obbligazioni sorte precedentemente all'entrata invigore del nuovo Codice Civile Ungherese debba applicarsi ancora la vecchianormativa che prevedeva l'efficacia interruttiva della prescrizione per ladiffida di pagamento. Tuttavia, nel silenzio della legge, tale argomentopotrebbe chiaramente costituire oggetto dì dibattito dottrinale e soprattuttogiurisprudenziale.

Si deve, infine, riferirecome il legislatore ungherese non abbia voluto escludere totalmente l'efficaciadi atto interruttivo della prescrizione alla diffida di pagamento. È concessa,infatti, alle parti la possibilità di prevedere espressamente, con clausole predispostead hoc, che tale efficacia permanga se espressamente prevista dalle partistesse.

Data: 03/12/2014 19:00:00
Autore: Davide Sacco