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Bullismo e cyderbullismo. Aspetti legali di un fenomeno sociale in crescente espansione

Il bullismo è un fenomeno di crescente espansione soprattutto tra i più giovani trattandosi di comportamenti di prevaricazione nei confronti dei propri coetanei


Abg. FRANCESCA SERVADEI - francesca.servadei@libero.it

Il bullismo è un fenomeno di crescente espansionesoprattutto tra i più giovani trattandosi di comportamenti di prevaricazionenei confronti dei propri coetanei ;esso si manifesta in maniera diretta ovveroindiretta. Il bullismo diretto consiste in vessatori comportamenti indirizzati, da uno o più soggetti, neiconfronti della vittima; mentre il bullismo indiretto si manifesta in modosubdolo, consistendo quindi nel diffondere maldicenze ovvero deridere lavittima al suo passaggio.

Da un punto di vista penale non è presente nel Codice alcuna fattispecienella quale inquadrare tale fenomeno, perciò alla luce di comportamentiriconducibili al bullismo è possibile ricorrere a tali figure di reato quali, Rapina, ex articolo 628 c.p., Minaccia, ex articolo 612 c.p., Molestia o Disturbo alle Persone, exart. 660 c.p., (configurandosi laddove la vittima venga presa in giro ovverosubisca atteggiamenti petulanti consistenti in una arrogaza invadente ocontinua ed inopportuna intromissione altrui), Ingiuria,ex art.594 c.p., Diffamazione,ex art. 595 c.p., Percosse, exart. 581 c.p., Lesione Personale e Circostanze Aggraventi, rispettivatamente ex art. 583 e 583 bis c.p.,senza dimenticare tutti quei comportamenti volti a procurare un danno materialealla cosa altrui e quindi punibili ai sensi dell'articolo 635 del Codice Penale, rubricato Danneggiamento, nonché gli Attipersecutori di cui all'articolo 612bis. A confermate l'assenza di uncomportamento tipizzato riconducibile al bullismo è stata la pronuncia deiGiudici di Piazza Cavour, i quali con sentenza del 20 maggio 2014, num. 20660,hanno statuito che la fattispecie nella quale i soggetti abbiano attuatocondotte aventi finalità di bullismo ovvero condotte volte ad affermare ilproprio potere in un determinato territorio, non fa venir meno gli elementicostitutivi del delitto di cui all'articolo 628 del Codice Penale, quale la Rapina, purché vi sia la privazione di una cosa mobilealtrui; secondo gli Ermellini, in tale figura di reato, il profitto può essererappresentato anche in una utilità morale o in qualsiasi soddisfazione ogodimento che l'agente si ripromettere di ottenere dalla propria azione anchein un secondo tempo rispetto allacondotta posta in essere, a condizione che l'impossessamento della cosaappartenente a chi la detiene siaavvenuto mediante violenza o minaccia.

Da un punto di vista civilistico, alla luce di comportamentiriconducibili al bullismo, è possibileinstaurare un indipendente giudizio innanzi al Tribunale Civile per il risarcimentodi un danno ingiusto, ai sensi dell'articolo 2043 Codice Civile, rubricato Risarcimento per fatto illecito, potendoquindi chiedere il risarcimento deldanno biologico,morale ed esistenziale. Una particolare attenzione deve essererivolta all'articolo 2048 del Codice Civile,Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte,alla luce del quale si riscontra la cosiddetta responsabilità oggettiva invirtù della quale del fatto ne rispondono anche i genitori e la scuola( nelcaso in cui l'evento si verifichi in orario e luogo scolastico).L'articolo 2048 del Codice Civile alprimo comma non esclude la responsabilità dei genitori che hanno affidato ifigli alla scuola salvo nel caso di culpain vigilando, ossia la scuola risponde dell'atto illecito di un minori sualtro minore, in quanto l'alunno, equindi i genitori essendo titolari del diritto soggettivo di educare edistruire i filgli affidandolo allastruttura scolastica, subiscono un danno consistente in atti illeciti volti adostacolare il loro pieno diritto; da ciò ne deriva che gli insegnati risultanoresponsabili, ma a pagare i danni è la scuola; nel caso in cui invece si trattidi minore privo della capacità di intendere e volere, in questo caso nerisponde, ai sensi dell'articolo 2047 Codice Civile, Danno cagionato dall'incapace,la persona che si occupa di sorvegliare il minore.

Particolarmente importante è la Direttiva n. 16. Del 5 febbraio 2007, trasmessa a tutte le scuole italiane avente l'obiettivodi determinare le modalità di prevenzione e contrasto del bullismo; in taleDirettiva viene spiegato non solo cosasi intende per bullismo, ma viene esplicata anche la finalità di dettaDirettiva; ne deriva quindi che per bullismo si intende quell'eterogeneo e relazionale fenomeno dinamico, attraversoil quale coetanei appartenenti alla medesima cerchia di amicizie, pongono inessere comportamenti caratterizzati da prepotenze e vessazioni e la Direttiva stessa ha lo scopo di prevenire nonchè contrastare tale fenomeno valorizzandonon solo il ruolo degli insegnati e dirigenti scolastici, ma anche l'interopersonale tecnico ed ausiliare. Al finedi individuare un preciso programma di prevenzione e contrasto, la Direttiva affronta lamateria delle sanzioni disciplinari ascrivibili ai bulli; nel POF, Piano dell'Offerta Formativa, documentodelle scuole autonome, viene concessa la possibilità di attuare un programma dieducazione e prevenzione del fenomeno. La Direttiva offre diversi piani strategici a secondadel livello di istruzione, infatti per la scuola di infanzia e quellaprimaria si riconosce una grandeimportanza alla comunicazione interpersonale mediante gruppi di ascolto prividi carattere giudicante ed inoltre vengono creati situazioni rivolteesclusivamente al dialogo durante le quali è possibile avanzare suggerimenti adhoc; per quanto concerne invece le scuole secondarie di primo e secondo gradovengono promosse campagne di informazione e di formazione, nonché diaggiornamenti,a livello nazionale, regionale e locale. Con la Direttiva, mediante appositifondi al Ministero della PubblicaIstruzione, è prevista la costituzionedi osservatori regionali permanenti presso l'Ufficio Scolastico Regionale, icui dati costituiscono fonte di controllo del fenomeno. La Direttiva affronta anchela problematica del cyberbullismo, in merito alla quale si impegna, incollaborazione con il Ministero delleComunicazioni, nonché la partecipazione di altre Istituzioni e operatori diInternet, di promuovere iniziative informative volte alla conoscenza del Codice di Autoregolazione Internet e Minori.

Parallelamente al bullismo altro fenomeno in crescenteespansione è il cosidetto cyderbullismo;con tale termine si suole indicare tutti quei ripetuti e sistematici attacchimediante la rete internet attraverso i social networks e non solo. Diverse sonole modalità con le quali il cyberbullismo si realizza: harassament, ossia continuaspedizione di messaggi dal contenuto offensivo, flaming, consistente in volgari messaggi on-line finalizzati aprovocare accese discussioni sui forum, impersonationo furto di identità (identitytheft), finalizzata a sostituirsi alla reale persona con l'intento di crearealla stessa una discutibile reputazione, denigrazione, exposure, vale a dire pubblicare privateinformazioni, cyber-persecuzione ovverominacce o molestie con lo scopo di incutere paura ad una persona ed ancora trikery, entrare in confidenza conl'utente per poi divulgare o condividere informazioni ottenute sfruttando la fiduciaottenuta ed in ultimo l'esclusione mediantela quale si esclude l'utente da un gruppo formato su un social networks conl'obiettivo di far nascere nello stesso un senso di emarginazione.

Nonostante manchi una specifica normativa volta a contrastareil fenomeno del cybullismo ci sono stati importanti interventi mirati quantomeno a reprimere condotte di questo tipo;nel Decreto Legge 93 del 2013 sonoriportate importanti disposizioni lequali si riferiscono non direttamente alfenomeno del bullismo, bensì alla fattispecie di cui all'articolo 612 bis delCodice Penale, Atti persecutori, commessamediante mezzi informatici ovvero telematici, nonché l'aggravante di 1/3 laddove gli atti siano realizzatiattraverso strumenti informatici o telematici e nonché frode informatica commessamediante sostituzione di identità, fenomeno che prende il nome di identitytheft.

Abg. FRANCESCA SERVADEI - francesca.servadei@libero.it

Data: 03/12/2014 17:00:00
Autore: Abg. Francesca Servadei