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Prostituzione: se il proprietario affitta alle lucciole per periodi troppo brevi e con arredi ad hoc per il meretricio, è favoreggiamento

Sono questi gli elementi che, secondo la Cassazione (sentenza n. 47387 del 18 novembre 2014) bastano a “smascherare” il reale utilizzo degli immobili


Affitti di duratatroppo breve, spostamenti continui diappartamento in appartamento e arredi comprendenti letti matrimoniali pure incucina. Sono questi gli elementi che, secondo la Cassazione (sentenza n.47387 del 18 novembre 2014) bastano a “smascherare”il reale utilizzo degli immobiliaffittati ad alcune donne e a far condannare il proprietario degli stessialla pena di quattro anni di reclusione e 10mila euro di multa per favoreggiamento della prostituzione.

L'uomo ricorrevaper Cassazione, denunciando vizio motivazionale in quanto la condanna, inflittadalla Corte d'Appello, era fondata sulla consapevolezza di aver affittato gliappartamenti per l'esercizio del meretricio, fatto non provato e comunque nonsufficiente ad integrare, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, ilreato di favoreggiamento.

La S.C., invece,gli dà torto.

È vero che pergiurisprudenza consolidata, ha ammesso la Cassazione, “concedere in locazione un appartamento a prezzo di mercato a una prostituta,pur nella consapevolezza che questa lo utilizzerà per il meretricio, non giunge ad integrare il reato difavoreggiamento della prostituzione - atteso che la mera stipula - delcontratto di per sè non rappresenta un effettivo ausilio per il meretricio”;tuttavia, in presenza di un “quid plurische favorisca specificamente la prostituzione, come nel caso in cui“oltre al godimento dell'immobile, vengano fornite prestazioni accessorieche esulino dalla stipulazione del contratto e in concreto agevolino ilmeretricio (esecuzione di inserzioni pubblicitarie, fornitura di profilattici,ricezione di clienti o altro)", ilreato è da ritenersi integrato.

Ciò è avvenutoper la S.C. nel caso di specie, in cui la Corte ha ravvisato l'esistenza delquid pluris, in una pluralità di fattorispecifici che hanno dimostrato l'integrazione del reato di favoreggiamento,tra cui la “limitazione cronologica ditutte le locazioni (incompatibile con una stabile residenza)”, la modalità di utilizzazione da partedelle occupanti “caratterizzata dallavelocità e facilità dei loro spostamenti di appartamento in appartamento (datoulteriormente incompatibile con l'utilizzo come abitazione)”, nonché “l'allestimento specifico degli appartamentidiretto a ottimizzare il loro utilizzo per la prostituzione, collocandosi lettimatrimoniali anche nelle cucine”. Il tutto, ha concluso la Corte rigettando ilricorso, “coronato dalla verifica della consapevolezza di tutto ciòdell'imputato, che, nelle conversazioni telefoniche, emerge come colui che tirava i fili di tutta unaorganizzazione che favoriva l'attività delle prostitute sue inquiline”.

Data: 07/12/2014 14:00:00
Autore: Marina Crisafi