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Girare con un falso pass invalidi, appartenente a un defunto, può integrare il reato di ricettazione. Lo dice la Cassazione

È questo il verdetto della Cassazione che con sentenza n. 47129 del 14 novembre 2014 ha confermato una condanna a 9 mesi di reclusione e 300 euro di multa


Ai fini dellaconfigurabilità del delitto diricettazionela mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delittocostituisce prova della conoscenzadella illecita provenienza”. E rientra in tale ipotesi di reato anche la fattispecie in cui taluno sia trovato in possesso di un "documento falso formalmente intestato a diverso soggetto e non più in uso allo stesso in quanto deceduto".

È questo ilverdetto della Cassazione, la qualecon sentenza n. 47129 del 14 novembre2014 ha confermato la condanna a 9 mesi di reclusione e 300 euro di multa,inflitta in appello ad un automobilista per aver circolato alla guida di un'autovettura munita di un falso certificatodi autorizzazione al transito e al parcheggio libero nella aree riservate agli invalidi emesso a favore di un soggetto deceduto.

A nulla sonovalse le doglianze dell'uomo circa la manifesta illogicità della motivazionedella sentenza della Corte d'Appello di Napoli, giacchè fondata esclusivamentesull'argomento di natura logica legato alla consapevolezza da partedell'imputato della falsità del pass, senza tenere conto della mancanza dielementi sufficienti ed idonei a dimostrare l'alterazione del documento stesso,che consisteva in una copia fotostatica dell'originale, né del mancatoaccertamento della proprietà dell'autovettura con conseguente impossibilità distabilire chi avesse apposto il predetto documento all'interno della stessa.

Per la S.C., infatti,ai fini dell'integrazione del reatoe della conferma della correttezza della statuizione della corte di merito, è sufficiente il fatto che l'imputato sia statotrovato in possesso di documento falso formalmente intestato a diverso soggetto,peraltro, deceduto.

Né possono assumererilievo, in tal senso, ha sostenuto la Corte, la circostanza che non siano stati effettuati accertamentisulla proprietà dell'autovettura sulla quale era stato apposto il documentoprovento da delitto o su chi abbia prodotto il documento stesso, né tantomeno il fatto che il pass falsofosse una mera riproduzione fotostatica priva di attestazione diautenticità. Ciò, infatti, spiega la Corte, “non incide sulla rilevanza penale del falso, allorché, come nellaspecie, il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale”, e,dunque, tale da “consentire un uso atto atrarre in inganno la pubblica fede”.

Data: 23/11/2014 16:30:00
Autore: Marina Crisafi