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Comodato d'uso: Cassazione, il proprietario può risolvere il contratto se la destinazione del bene è dubbia. La ex nuora deve lasciare la casa

In caso di dubbio va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo. L'immobile era stato dato in comodato al figlio che poi si era sposato e successivamente separato


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 24838 del 21Novembre 2014.

E' legittima larichiesta di risoluzione,avanzata dalla proprietaria, di un comodato d'uso inerenteun immobile, se ladestinazione dello stesso non è chiara. La ratio del contratto di comodato, spiega la Corte, è quello di forniregratuitamente in uso una cosa; per tale motivo, in caso di dubbiocirca la destinazione dello stesso, “va adottata lasoluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, consideratoanche il sospetto ed il disfavore con cui l'ordinamento considera itrasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni”.La destinazione d'uso non può essere presunta ma va provata inconcreto; se non risulta palese dall'accordo intercorso tra le parti,allora va favorita la richiesta di risoluzione.

Nelcaso di specie la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dallaproprietaria di un immobile, che aveva chiesto la risoluzione delcomodato d'uso stipulato a favore del figlio, poiché, divenutaanziana e rimasta vedova, avrebbe avuto necessità di rientrare inpossesso della casa familiare.

Il figlio però nel frattempo aveva contratto matrimonio per poi successivamente separarsi conconseguente provvedimento di assegnazione della casa familiare,oggetto di comodato, alla moglie e al figlio minorenne. Nel corso del giudizio il resistente affermava che la casa sarebbe stata concessa in comodato con destinazione d'usofamiliare, e che per tale motivo il comodato non poteva essere soggetto a scioglimento prima della cessazione dell'uso.

A tale affermazione, tuttavia, secondo laSuprema corte non sarebbero seguite idonee produzioni probatorie inordine appunto alla volontà di subordinare la stipula del comodato atale finalità; circostanza che non sarebbe stata adeguatamentetenuta in considerazione dal giudice del merito. Inoltre, il figlioavrebbe dovuto prevedere che prima o poi tale situazione si sarebbepalesata; imprevedibile può essere infatti l'insorgere di uno statopatologico o la vedovanza stessa, non certo tuttavia l'avanzaredell'età della madre. Il ricorso è accolto e la sentenzacassata con rinvio.

Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato

Vedi anche: la guida legale sul comodato


Data: 25/11/2014 16:45:00
Autore: Licia Albertazzi