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Successioni: non vi è diritto di abitazione per il coniuge separato, se non è individuata una residenza familiare

La legge vuole assicurare espressamente una continuità di residenza familiare che deve essere una effettiva e abituale dimora della famiglia


In materia disuccessioni, l'art. 548 c.c. dispone che il coniuge separato ha gli stessi diritti del coniuge non separato, e,quindi, anche il diritto di abitazioneprevisto dall'art. 540 codice civile. Tuttavia, se vi è l'impossibilità diindividuare la “casa adibita a residenzafamiliarecade il presuppostooggettivo del diritto.

Lo ha stabilitola seconda sezione civile della Corte di Cassazione,nell'interessante arresto n. 22456 del22 ottobre 2014.

Pronunciandosi suuna vicenda riguardante la domanda della figlia della de cuius finalizzata adottenere la condanna del padre (legittimario pretermesso), al pagamento diun'indennità per il mancato godimento da parte della stessa dell'appartamentodel quale era usufruttuaria per la quota di metà per successione testamentaria,la Corte ha dato ragione all'attrice.

Al contrariodelle statuizioni di merito, che avevano riconosciuto al padre separato, ildiritto di abitazione sull'immobile oggetto della controversia, che avevacostituito la casa familiare fino alla separazione personale dei coniugiintervenuta diversi anni prima, la Cassazione ha ritenuto fondato il quesito formulatodalla figlia: “se sia conforme al disposto dell'art. 540 c.c. l'attribuzionedel diritto di abitazione al coniuge superstite quando lo stesso sia legalmenteseparato e non più convivente nella casa oggetto della disposizionesuccessoria”.

Secondo la Corteinfatti, richiamando il primo recentissimo precedente in materia (n.13407/2014), il diritto reale diabitazione che l'art. 540 c.c.riserva al coniuge superstite, ha ad oggetto la “casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito aresidenza familiare e si identifica con l'immobilein cui i coniugi - secondo la loro determinazione convenzionale, assunta inbase alle esigenze di entrambi - vivevanoinsieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppofamiliare”.

Ratio della suddettadisposizione è da rinvenire, pertanto, hanno affermato gli Ermellini “non tanto nella tutela dell'interesseeconomico del coniuge superstite didisporre di un alloggio, quanto dell'interessemorale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinaricon la casa familiare, quali la conservazione della memoria del coniugescomparso, delle relazioni sociali e degli status simbols goduti durante ilmatrimonio”.

Per cui, è veroche “l'art. 548 primo comma c.c. equipara, quanto ai diritti successoriattribuiti dalla legge, il coniugeseparato senza addebito al coniuge non separato, ma in caso di separazionepersonale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare favenire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzionedei diritti in parola, sicché l'applicabilità della norma in esame ècondizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura dellasuccessione, di una casa adibita ad abitazione familiare, evenienza che nonricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo statodi convivenza tra i coniugi”.

La normacivilistica, infatti, hanno concluso gli Ermellini accogliendo il ricorso, intendeassicurare espressamente una “continuitàdi residenza familiare”, intesa quale effettiva e abituale dimora dellafamiglia, non lasciando spazio a dubbi interpretativi: continuità che, nel caso di specie, era stata ormaiinterrotta da tempo. Per un approfondimento si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.

Vedi anche: la guida legale sulle successioni

Data: 30/10/2014 18:40:00
Autore: Marina Crisafi