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Responsabilità medica: il revirement del Tribunale di Milano verso l'art. 2043 c.c.



Iltenore letterale dell'art. 3 comma 1 della legge Balduzzi e l'intenzione dellegislatore conducono a ritenere che laresponsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professionisanitarie) per condotte che noncostituiscono inadempimento di un contratto d'opera (diverso dal contrattoconcluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art.2043 c.c. e che, dunque, l'obbligazione risarcitoria del medico possascaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecitoaquiliano (che il danneggiato ha l'onere di provare)”.

È questa la conclusione della elaboratasentenza del Tribunale di Milano del 17luglio 2014 (ma resa nota il 13 ottobre) che segna una “svolta” nel settore della responsabilità medica.

Dopo decenni di giurisprudenza e larassicurazione da parte dei giudici di legittimità e di merito (cfr., tra lealtre, Cass. n. 4030/2013; Trib. Arezzo 14.2.2013), una volta sanati i primicontrasti, che la legge n. 189/2012, lac.d. legge Balduzzi, non ha minimamente scalfito il sistema dellaresponsabilità civile in ambito sanitario, seguendo le sue regole consolidate (perapprofondire, v. guida “La responsabilità medica”), il Tribunale meneghino compie un revirementin materia, introducendo un “regime diverso”.

Pronunciandosi su un giudizio di malpractice medica, intentato da un paziente alpoliclinico di Milano e a uno dei suoi sanitari, la sentenza ha ripercorsotutte le “tappe” dell'articolato sistemadi responsabilità civile in ambito medico dopo la legge Balduzzidelineandone e sintetizzandone l'ambito applicativo sulla base dell'interpretazionedell'art. 3.

In particolare, ha premesso la primasezione civile del tribunale milanese, l'applicazione del criterio diimputazione della responsabilità risarcitoria indicato dalla legge (art. 2043c.c.), non fa cambiare nulla nel regime delineatoper la “struttura sanitaria (pubblica oprivata) né su quello del medico cheha concluso con il paziente un contrattod'opera professionale (anche se nell'ambito della c.d. attività liberoprofessionale svolta dal medico dipendente pubblico): in tali casi sia laresponsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o diassistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'operaprofessionale) derivano da inadempimentoe sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che ilcreditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno neiconfronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi”.

Il richiamo nella norma di cui all'art. 3 all'obbligodi cui all'art. 2043 c.c. per l'esercente la professione sanitaria che nonrisponde penalmente (per essersi attenuto alle linee guida), ma la cui condottaevidenzia una colpa lieve, dunque, per il giudice milanese, “non ha nessunriflesso sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che haconcluso un contratto atipico con il paziente (o, se si preferisce, è comunquetenuta ex lege ad adempiere determinate prestazioni perché inserita nel S.S.N.)ed è chiamata a rispondere ex art. 1218 c.c. dell'inadempimento riferibiledirettamente alla struttura anche quando derivi dall'operato dei suoidipendenti e/o degli ausiliari di cui si è avvalsa (art. 1228 c.c.)”.

Il diversoregime opera, invece, allorquando “il paziente/danneggiato agisca in giudizionei confronti del solo medico con il quale è venuto in"contatto" presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto”: in tal caso, “laresponsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell'illecito ex art.2043 c.c. che l'attore ha l'onere di provare”.

E, nell'ipotesi in cui, oltre al medico siaconvenuta dall'attore anche la struttura sanitaria presso la quale ilprofessionista ha operato, la disciplina delle responsabilità, ha affermato iltribunale, andrà, quindi, distinta “quellaex articolo 2043 c.c. per il medico e quella ex articolo 1218 c.c. per lastruttura, con conseguente diverso atteggiarsi dell'onere probatorio ediverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento; senza trascuraretuttavia che, essendo unico il "fatto dannoso" (seppur distinti icriteri di imputazione della responsabilità), qualora le domande risultinofondate nei confronti di entrambi i convenuti, essi saranno tenuti in solido alrisarcimento del danno a norma dell'articolo 2055 c.c.”.

Leimplicazioni della sentenza de quasono notevoli, ma se l'interpretazione operata dal tribunale di Milano sarà ingrado di invertire l'orientamento giurisprudenziale degli ultimi anni inmateria di responsabilità medica, è ancora presto per dirlo.

Data: 24/10/2014 19:10:00
Autore: Marina Crisafi