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TUTELA degli ANIMALI nel Codice Penale e nella Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia

Gli interventi legislativi che sanzionano comportamenti che vedono come vittime il migliore amico dell'uomo e non solo


Abg. Francesca Servadei - francesca.servadei@libero.it

Nonostantel'incessante campagna di sensibilizzazione realizzata dai mass media, la tutela degli animali hanecessitato un intervento legislativo al fine di sanzionare comportamenti chevedono come vittime il migliore amico dell'uomo e non solo.

Infatti con la Legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego deglistessi in combattimenti clandestini ocompetizioni non autorizzate e successive modifiche, il Legislatore ha modificando il Codice Penale, introducendo,con l'articolo 1 della citata Legge, ilTitolo IX Bis, del Codice Penale rubricato “Dei delitti contro il sentimentodegli animali”, e riscrivendo totalmentel'articolo 727 ; inoltre con un ulterioreintervento legislativo, mediante il D. Lgs. 7 luglio 2011, num. 121, è stato inserito nel corpo normativo del Codice Penale l'articolo 727bis. È lecitoosservare che la Legge 189/2004 all'articolo 2 tutela in modoparticolare cani e gatti vietando l'utilizzo degli stessi per la produzione,confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento ed articoli di pelletteria nonché la loro commercializzazione ointroduzione nel territorio italiano. Inoltre tale Legge ha modificato l'articolo 638 del Codice Penale con l'inciso “ salvo che il fatto costituiscapiù grave reato”; il citato articolo, rubricato “ Uccisione o danneggiamento dianimali altrui” così modificato, assume quindi carattere sussidiario.

Il regime sanzionatorio introdotto dalla Legge 189/2004 èmitigato dall'articolo 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale, il quale statuiscela non applicabilità “ai casi previstidalle leggi speciali in materia dicaccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali,di sperimentazione scientifica degli stessi, di attività circense, di giardinizoologici, nonché delle altre leggi speciali in materia di animali”, continuaspecificando che “le disposizioni delTitolo IX Bis del II Libro del Codice Penale non si applicano altresì allemanifestazioni storiche e culturali autorizzare dalla Regione competente”.

Precedentemente alla citata Legge le fattispecie in esamevenivano disciplinate ai sensi del previgente articolo 727 del Codice Penale;tale articolo, inserito nelle Contravvenzioni di Polizia e più precisamentenelle Contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi tutelava non tanto glianimali, quanto piuttosto la morale umana che poteva essere compromessa dalla visione di situazioni nelle quali glianimali venivano maltrattati. Oggigiorno a seguito della Legge 189/2004, nonchéad interventi normativi a livello europeo la situazione è notevolmentecambiata..

Una particolare attenzione deve essere rivolta all'articolo727 del Codice Penale, rubricato “Abbandono di animali”, così come modificatodalla Legge 189/2004, il quale prevedela pena dell' arresto fino ad un anno e la pena pecuniaria dell'ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00 € per chiunqueabbandoni animali domestici ovvero abbandoni animali che abbiano acquisito abitudini dalla cattività. La III Sezione della Corte di Cassazione, con sentenzadel 10 aprile 2012, num. 13338 ha statuito chenel caso in cui il padrone abbia affidato il cane presso una struttura privataed abbia sospeso i pagamenti ovvero non abbia più ritirato l'animale, rispondedel reato di cui all'articolo 727 del Codice Penale laddove, a causa della irresponsabilità e mancanza di capacità professionali dellastruttura stessa, sia concretamente prevedibile che la stessa struttura abbandoni l'animale; tale orientamento dellagiurisprudenza dei Giudici di Piazza Cavuor è stato confermato dalla sentenza20 marzo 2013, num. 12852. La IIISezione della Suprema Corte, con la sentenza del 7 febbraio 2013, num. 5971, ha statuito la configurabilità del reato di “Abbandono dianimali” nella condotta dell'agente che cagioniun patimento all'animale consistente non esclusivamente nel voler interromperequalsiasi rapporto con l'animale, ma significa anche inadempimento da partedell'agente dei propri doveri di custodia, traducendosi quindi l' abbandonoai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale il lasciare animali in auto, nellastagione estiva, per un considerevole periodo di tempo (nel caso de quo circa cinque ore) con una esigua scorta diacqua nonché un minimo ricambio di aria. Con una più recente sentenza la III Sezione della Corte diCassazione, del 24 febbraio 2014, num. 8678, ha ravvisato la condotta di abbandono in quei comportamenti umani tali da offendereil sentimento di benevolenza nei confronti degli animali, ma anche intutte quelle condotte volte a provocare sofferenza all'animale stesso; con talepronuncia la Suprema Corte ha ravvisato che il Legislatore, con il rinovellato articolo, ha voluto che il reato di abbandono sirealizzi non solo se le condizioni dicustodia risultino essere incompatibili con la natura stessa dell'animale, ma è necessario che esse provochino anche gravi sofferenze; talegravità di sofferenza si discosta daquella indicata ai sensi dell'articolo 544 ter del Codice Penale traducendosi quindi in una inconciliabilesituazione di vita dell'animale rispetto alla situazione di benessere chel'animale dovrebbe vivere escludendo pertanto l'applicabilità del II commadell'articolo 727 atemporanee situazioni.

L'articolo 727 bis del codice Penale, introdotto dal DecretoLgs.121 del 2011, invece disciplina la tutela della flora e della faunaprotetta, infatti la norma rubricata “Uccisione, distruzione, cattura,prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvaticheprotette”, punisce, con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda finoa quattro mila euro, salvo che il fattosia più grave, chiunque uccide, cattura odetiene esemplari appartenenti ad unaspecie animale selvatica protetta ;il Legislatore per queste condotte però ha previsto una clausola disalvaguardia laddove la quantità di animali sia trascurabile e non incida inmaniera determinante sulla conservazione della specie. Alla stessa penapecuniaria risponde chiunque, fuori daicasi consentiti, distrugge, preleva odetiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;anche per tali condotte è stata prevista una clausola di salvaguardia nel casoin cui la quantità di vegetazione protetta sia non ingente e non comprometta lostato di conservazione della specie.

L'articolo 544 bis, rubricato “Uccisionedi animali”, è una figura di reato comune, in quanto non è necessario cheil soggetto agente ricopra una particolare qualifica; trattasi di reato causalepuro, riconoscendo nella norma la condotta antigiuridica a qualsiasicomportamento atto a produrre l'evento-morte dell'animale; come regimesanzionatorio il Legislatore ha previsto la reclusione da quattro mesi a dueanni; non è prevista nessuna misura cautelare in carcere né altra misuracautelare personale. Una particolare attenzione deve essere rivolta sull'incisocrudeltà e senza necessita; con il primo si fa riferimento a tutte quellemodalità di uccisione che urtano la sensibilità umana, rimanendo però vivaquella visione antropocentrica che è stata superata con il novellato articolo727 del Codice Penale; invece con il secondo inciso summenzionato, ilLegislatore ha voluto sottolineare la esclusione della configurabilità di talefigura di reato ove vi rientra lo stato di necessità di cui all'articolo 54 delCodice Penale e quindi ogni situazione nelle quali l'uccisione dell'animale siacagionata per evitare un pericolo imminente ovvero per contrastarel'aggravamento di un danno alla persona o ai beni, danno ritenuto inevitabile.

L'articolo 544 ter, rubricato “ Maltrattamentodi animali”, ha riprodotto quelloche ante-riforma 189/2004 era il contenuto dell'articolo 727 del CodicePenale, innalzando a rango di fattispecie delittuose quelle condotte rilevanti atitolo contravvenzionale. Affinché si configuri la lesione all'animale ènecessario il requisito della crudeltàe della necessità con i medesimisignificati riconosciuti ai sensi dell'articolo 544bis; trattasi di un reatocomune il cui elemento soggettivo è il dolo specifico consistente nellaconsapevolezza e nella volontà di realizzare le condotte così indicate nellanorma in esame. Il Legislatore ha previsto come regime sanzionatorio la penadella reclusione da tre mesi a diciotto mesi ovvero la multa da € 5.000,00 a € 30.000,00;nell'ultimo comma è prevista l'aggravante consistente nell'aumento della pena sino alla metà laddovedalle condotte deriva la morte dell'animale. Trattasi di una figura di reato che può realizzarsi mediante diverse condotte,quali: lesione ad animale, sottoposizione dell'animale a sevizie, acomportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili, a trattamenti dai quali derivanodanni alla loro salute; nel secondo comma il Legislatore punisce lasomministrazione di sostanze stupefacenti ovvero vietate, configurandosi quindiil cosidetto reato di doping a danno dianimali, . La Cortedi Cassazione, con sentenza 17 settembre2013, num. 38034, haravvisato la condotta di cui all'articolo 544 ter del Codice Penale, nell'utilizzodel collare elettronico anti –abbaio, in quanto secondo la Suprema Corte, trattasi di unostrumento incompatibile con la natura del cane, consistente nella emissione discariche elettriche mediante un telecomando a distanza, provocando nell'animalestesso diverse reazioni. Le scariche elettriche di questi collari, usatiprincipalmente per l'addestramento, incidono sulla integrità psicofisicadell'animale generando nello stessostati d'animo quali ansia, paure, depressione ed aggressività.

L'articolo 544 quater, rubricato “ Spettacolio manifestazioni vietati”, aprendosi con una clausola di salvaguardia assume perciò carattere sussidiario, la cuiconfigurabilità si applica laddove il fatto non costituisce più grave reato; contale articolo il Legislatore, anche in questa sede, ha elevato a rango difattispecie delittuose condotte che precedentemente ( ex art. 727 c.p. ante189/2004) erano sanzionate a titolo dicontravvenzione; inoltre è stata introdotta una nuova figura di reato, quale lapromozione di spettacoli e manifestazioni; nonostante nel primo comma dellanorma si legge l'inciso chiunque ,trattasi di un reato proprio, in quanto le condotte ascrivibili si riferisconoall'organizzatore ovvero al promotore dello spettacolo o della manifestazione.Affinché la condotta sia penalmente rilevante è necessario che dallo spettacoloovvero dalle manifestazioni derivino sevizie all'animale ovvero strazio per lo stesso; persevizia si intende la consapevole volontà di infliggere sofferenza fisica all'animale al fine di vederlo soffrire;mentre per strazio si intende far subire atroci sofferenze all'animale. Il regime sanzionatorio previsto è quellodella reclusione da quattro mesi a due anni e la multa da € 3.000,00 a € 30.000,00, per tale pena il CodicePenale prevede un aumento da un terzosino alla metà laddove gli spettacoliovvero le manifestazioni siano poste in essere in relazione a scommesseclandestine, ovvero dalle stesse si tragga vantaggi per sé o per altri o nelcaso in cui da tali condotte ne derivi la morte dell'animale.

L'articolo 544 quintes, rubricato “Divieto di combattimento tra animali”, sanziona diverse condotte, chein tale sede, possono essere così schematizzate: a) la promozione e ladirezione di combattimenti non autorizzati che compromettono l'integritàpsicofisica dell'animale; b) , fuori dai casi di concorso di persone, l' allevamento ovvero addestramento dianimali destinati a combattimenti non autorizzati; c) organizzazione oscommesse relative a combattimenti ovvero a competizioni non autorizzate, a prescindere dal concorso di persone ed aprescindere che l'organizzatore ovvero colui che scommette si trovi o no sulluogo del combattimento. Per quanto concerne il regime sanzionatorio è prevista,per le condotte di cui alla lettera a) la reclusione da uno a tre anni e lamulta da € 50.000,00 ad € 160.000,00; tale pena è aumentata da un terzo allametà laddove se vi è il concorso conminori o con persone armate, se vi è una promozione di dette attività mediante videoriproduzioni ovvero ogni tipo dimateriale riproducente scene di combattimento o competizioni e nel caso in cui il reo si occupa diriprendere o registrare combattimenti o competizioni. La pena per la condotta di cuialla lettera b) è della reclusione datre mesi a due anni e la multa da € 5.000,00 a 30.000,00; la medesima pena èapplicabile anche a proprietari o detentori degli animali consenzienti alleattività di cui alla lettera a). La pena, invece, per la condotta di cui allalettera c) è della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da € 5.000,00 a 30.000,00.

L'articolo 544 sexies, rubricato “Confiscae pene accessorie”, chiude il quadro normativo del Titolo IX Dei delitti contro il sentimento per glianimali. Tale norma disciplina il sistema delle pene accessorie in caso dicondanna ovvero applicazione della penasu richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Rito,ordinando, per tutti i delitti sopra menzionati, con esclusione del reato diUccisione di animali, la confisca dell'animale purchè appartenga a personadiversa dal reo; inoltre la sentenza di condanna ovvero l'applicazione dellapena su richiesta della parti ex art. 444 Codice di Procedura Penale, laddove èpronunciata nei confronti di chi trasporta, commercia ovvero alleva gli animali dispone la sospensione delle relative attivitàper un periodo minimo di tre mesi e massimo a tre anni. Il Legislatore haprevisto l'interdizione dalle attività sopraccitate nel caso in cui il reo siarecidivo.

La tutela per gli animali non è limitata, territorialmente,ai confini italiani, anzi è lecito osservare che tale protezione ha le sueradici nel contesto europeo; infatti, la Convenzione Europea perla Protezionedegli Animali da Compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, contiene ben 23 articoli. Nel Preambolo della Convenzione viene riconosciutoall'uomo l'obiettivo morale di rispettare tutte le creature viventi, sottolineando il loro contributo a migliorareil valore della vita sociale. Come si potrebbe pensare l'animale da compagnianon è esclusivamente il cane ed il gatto e questo è quanto si leggedall'articolo 1 della Convenzione; infatti, il citato articolo non qualifica unicamente “cane “ o “gatto”quale animale da compagnia, ma sostiene che trattasi di “ogni animale tenuto, odestinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggiodomestico, per suo diletto e compagnia”, ampliando quindi di gran lunga ilconcetto di animale domestico. Particolarmente importante è il Capitolo II,rubricato Principi per il mantenimento degli animali da compagnia; trattasidi ben dieci principi, dall'articolo 3 all'articolo 13, ove vengono sancitiimportantissimi precetti per tutelare, ma anche vivere in armonia con ilproprio animale domestico. Nell'articolo 3 viene affermato il principio secondoil quale “nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze, o angosce ad unanimale da compagnia” e che “ nessuno deve abbandonare un animale da compagnia”.Di significativa importanza è il successivo articolo, rubricato “Mantenimento”,il quale ha la funzione di responsabilizzare colui che decide di tenere ovverodi occuparsi di un animale da compagnia;infatti si legge che prendendo in considerazionele esigenze dell'animale secondo la propria razza è necessario procuraresufficiente cibo ed acqua, nonché consentire all'animale di svolgerel'opportuno esercizio e disporre opportune protezione al fine di nonconsentirne la fuga; laddove tali condizioni non siano soddisfatte e laddovequeste condizioni risultino insufficienti, l'animale non può essere tenuto comeanimale da compagnia. La Convenzione stabilisce il non utilizzo di metodi coercitivi per l'addestramento; tale principio trova riscontro nell'articolo 544 ter del Codice Penale,riguardo la quale la Cortedi Cassazione, come sopra già detto, vieta impiego del collare elettronicoanti-abbaio. La citata Convenzione permette l'utilizzo di animali dacompagnia per le pubblicità, spettacoli, esposizioni,competizioni e manifestazioni analoghe nel rispetto delle condizioniindicate nell'articolo rubricato “Mantenimento”, vietando la somministrazionedi sostanze che possano alterare le naturali prestazioni laddove l'animale dacompagnia si trovi nel corso di competizioni ovvero in qualsiasi momento e chetale somministrazione comprometta la suasalute. L'articolo 10 vieta le mutilazioni all'animale da compagnia, qualitaglio di orecchie, taglio di coda, recisione di corde vocali ed esportazionedi unghie o denti, tali mutilazioni sonoautorizzate solamente in casi eccezionali, ossia nel caso in cui un medicoveterinario considera un intervento non curativonecessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di undeterminato animale, ovvero per impedire la riproduzione; l'articolocontinua affermando che gli interventi nei quali l'animale potrà subiredolori devono essere svolti in anestesiae laddove trattasi di interventi per i quali non è richiesta l'anestesia ènecessario che essi siano effettuati da persona competente secondo quantodispone la Leggenazionale.

Abg. FRANCESCA SERVADEI - francesca.servadei@libero.it

Data: 29/10/2014 17:30:00
Autore: Abg. Francesca Servadei