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Malattia per cause di servizio: ad ognuno degli eredi del lavoratore defunto spetta il risarcimento integrale di tutti i danni patiti



In tema di decesso del lavoratore per malattia contrattaper cause di servizio, ognifamiliare superstite è titolare di unautonomo diritto all'integrale risarcimento dei danni non patrimonialipatiti e patiendi, comprensivi deldanno biologico, morale ed esistenziale.

Lo ha statuito lasezione lavoro della Cassazione,nella sentenza n. 21917 depositata il 16ottobre scorso, ribaltando la decisione della Corte d'Appello di L'Aquilain una vicenda riguardante la domanda di risarcimento degli eredi per la mortedel loro familiare (marito e padre) a seguito di malattia contratta in servizioe a causa del lavoro svolto quale medico specialista in gastroenterologia in uncentro tumori.

A differenza diquanto statuito dalla corte territoriale che liquidava il danno morale iure proprio, dichiarando inammissibilela domanda di risarcimento del danno esistenziale e del danno morale iure hereditatis, per via delladocumentazione tardivamente prodotta a sostegno, la Cassazione hapreliminarmente affermato che ove il danneggiato manifesti inequivocabilmentefin dall'atto di citazione la volontà diottenere il risarcimento di “tutti i danni non patrimoniali” non occorreche lo stesso proponga una specifica domanda risarcitoria relativa ad ogniaspetto considerato.

Passando allavalutazione dei singoli danni, la S.C. ha, quindi, affermato che il danno morale subito dal de cuius, qualeconseguenza pressoché evidente dei fatti, è “voce risarcitoria distinta rispetto al danno biologico subito dallavoratore, riguardando specificamente le sofferenze psicofisiche deldanneggiato e non le conseguenze invalidanti dell'integrità psicofisica dellostesso”, pertanto, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari diquello biologico, il danno morale “non èricompreso in quest'ultimo e va liquidato autonomamente” in forza sia delledisposizioni di legge che della “differenzaontologica esistente tra di essi, corrispondendo, infatti, tali danni a dueaspetti differenti, il dolore ulteriore e la significativa alterazione dellavita quotidiana”. Danno morale, configurabile, ha ribadito la Corte, anche conriferimento all'evento morte del soggetto danneggiato, conseguente a distanzadi tempo dalla lesione, ovverosia il danno c.d.“catastrofale”, diverso da quello c.d. “tanatologico”, connesso allaperdita della vita, che va incluso nella categoria del danno non patrimonialeex art. 2059 c.c. ed è risarcibile in favore degli eredi del defunto.

Per quantoattiene al risarcimento del dannoesistenziale iure proprio subito dalla moglie e dai figli del lavoratore,in considerazione delle “alterazioni dell'esistenza futura dei familiarisuperstiti”, i giudici di piazza Cavour hanno altresì affermato la liquidazionedello stesso in via autonoma e secondo l'applicazione di criteri di valutazioneequitativa, senza pericolo di una duplicazione risarcitoria, così come “paventato apoditticamente” dallasentenza della Corte d'Appello.

Sulla scorta diquanto esplicitato nell'articolata motivazione, ha pertanto concluso la S.C. cassandola sentenza impugnata che, poiché ciascun danneggiato, come ricavabile daiprincipi costituzionali e dalla Carta di Nizza, “è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudiziosubito”, ne consegue che “in caso diperdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno deifamiliari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto ildanno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità delvissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado diprestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ea quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro,alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altracircostanza del caso concreto, daallegare e provare (anche presuntivamente,secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio,spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettonol'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare”.

Data: 22/10/2014 17:15:00
Autore: Marina Crisafi