Cassazione: divieto di conversione del rapporto di lavoro in ambito pubblicistico
di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 21831 del 15Ottobre 2014.
La regola generale alla base del reclutamentonel pubblico impiego è dettata dall'art. 97 della Costituzione econsiste nella selezione a mezzo pubblico concorso. Ciò alfine di assumere personale su base meritocratica e permettere achiunque ne abbia i requisiti di legge di accedere ai pubbliciuffici. Per tale motivo, nonostante l'intervenuta privatizzazione delpubblico impiego (fenomeno che ha esteso a numerose categorie dicontratti pubblici l'applicabilità delle norme contenute nel codicecivile, nonché stabilito la giurisdizione del giudice ordinario) incaso di violazione dei termini contrattuali, vige il divieto diconversione dei contratti pubblici da tempo determinato aindeterminato, essendo permessa la sola tutela risarcitoria.Ciò anche nel settore universitario.
Nelcaso di specie ricorre una docente di lingua russa, la quale,impiegata presso un'ateneo con contratto di lavoro a tempodeterminato, ha dimostrato che le esigenze di insegnamento non eranoin realtà temporanee, bensì prolungate e permanenti. Anche laCassazione tuttavia ha avallato la posizione del giudice del merito,negando che in tale sede potesse essere concessa la conversione delcontratto; a prescindere dalla questione della discrezionalitàamministrativa in ambito delle modalità di assunzione dipersonale (nel contesto universitario, vincolate alle risorsedisponibili a bilancio) sull'interesse del privato alla conversionedel contratto di lavoro prevale l'interesse pubblico dell'efficienteimpiego delle risorse pubbliche, nonché di imparziale valutazionemeritocratica, attuabile solamente a mezzo del meccanismo delpubblico concorso. Tutto ciò nell'ottica del principio di buonandamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 dellaCostituzione. Il ricorso è rigettato.
Data: 20/10/2014 19:00:00Autore: Licia Albertazzi