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Fisco: Cassazione, la prova contraria di atto simulato nel procedimento di accertamento sintetico

Tale prova può consistere in produzione documentale, ad esempio, di redditi già tassati alla fonte o di redditi esenti; ma anche di dimostrazioni inerenti la non esistenza di tale reddito presunto


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 21442 del 10Ottobre 2014.

Ilc.d. “metododi accertamento sintetico”del reddito “prevede,da un lato, la possibilità di presumere il reddito complessivo nettosulla base della valenza induttiva di una serie di elementi ecircostanze di fatto certi, costituenti indici di capacitàcontributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni oservizi e alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento(…); dall'altro, contempla le spese per incrementi patrimoniali,cioè quelle (…) sostenute per l'acquisto di beni destinati aincrementare durevolmente il patrimonio del contribuente”.In sostanza, nel primo caso si ha un accertamento basato sui consumi,nel secondo accrescimenti dovuti ad incremento di capitale sociale.

Restatuttavia salva, per il contribuente, la possibilità di resistereall'accertamento fornendo provacontraria.Tale prova può consistere in produzione documentale, ad esempio, diredditi già tassati alla fonte o di redditi esenti; ma anche didimostrazioni inerenti la nonesistenza di tale reddito presunto,o la sua esistenza in maniera inferiore rispetto a quanto dichiarato.Nel caso di specie, in fase di merito, il contribuente contestato haaddotto che il versamento degli importi contestati dal Fisco non sonoin effetti mai avvenuti, essendo l'operazione di riferimento –versamenti ad accrescimento del patrimonio di una società – fruttodi contrattazionesimulata.La Suprema corte, nel giungere alle proprie conclusioni, ha ricordatocome la stessa soluzione è da rinvenire nel caso di compravendita diimmobili, quando le parti dimostrino che il contratto alla base èsimulato, data la reale gratuità della transazione. Il ricorsodell'Agenzia delle Entrate è rigettato.

Data: 19/10/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi