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Furto aggravato di energia elettrica: Cassazione, il reato non sussiste se non c'è l'intenzione di trarre profitto



“Il delitto di furto èconnotato, dal punto di vista dell'elementosoggettivo, dal dolo specifico, costituito, da una specifica finalità che l'agente mira a perseguire (prevista dallanorma incriminatrice)" anche se non è necessario che tale finalità "si debba realizzare sulpiano oggettivo per perfezionare il reato”.

Per configurare il delitto di cui all'art. 624 codice penale, ha ricordato la Corte di Cassazione (sentenza n. 39809 del 25 settembre 2014), è comunque necessario che la condotta sia posta in essere "al fine di trarne profitto". Un profitto che può consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio anche di natura non patrimoniale (sebbene non sia indispensabile che il profitto stesso "si sia concretamente realizzato sul piano oggettivo").

Con questa motivazione la quinta sezione penale della Corte ha annullato la condanna in appello di un uomo per il reato di cui agli artt. 624, 625, n. 2e 7 c.p. per il furto aggravato dienergia elettrica.

Nel caso dispecie, dalle risultanze processuali emergeva che al contatore abbinato alcontratto di fornitura di energia elettrica, a seguito della richiesta didisdetta inviata dall'imputato, non venivano apposti i sigilli e che lo stessoera ubicato sul muro esterno del capannone non più utilizzato dal ricorrente,salvo che per asportare oggetti di sua proprietà. Pertanto, non poteva essereacclarato l'abusivo utilizzatore della fornitura.

Inoltre, harilevato la S.C., il fatto che, a fronte della richiesta di cessazione da partedel ricorrente, il fornitore non avesse provveduto a bloccare l'erogazione dell'energiaelettrica, con sigilli o altri meccanismi e che la stessa continuasseregolarmente senza subire interruzioni, “ilcomportamento dell'Enel può senz'altro avere indotto il ricorrente a ritenereil tacito, presunto, consenso alla protrazione dell'utilizzo del servizio dienergia elettrica”.

Ne consegue, haconcluso la Corte, annullando senza rinvio la sentenza perché il fatto noncostituisce reato, l'"insussistenza dell'elementopsicologico della volontà di impossessarsi della cosa altrui, agendo controo senza la volontà del titolare, caratterizzanteil delitto di furto, e con la conseguente riconducibilità del fatto inambito civilistico".


Data: 04/10/2014 10:30:00
Autore: Marina Crisafi