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Cassazione: se la madre si disinteressa della figlia il giudice può disporre l'affidamento esclusivo al padre

Ai figli va garantita stabilità. Va confermato l'affidamento in via esclusiva al padre se la madre si è gravemente disinteressata della figlia


E' vero, "l'affidamento esclusivo, ai sensi dell'art. 155-bis c.c., è una soluzione eccezionale", ma tale scelta è consentita "nel caso in cuiil comportamento di un genitore si ponga in contrasto con l'interesse delminore”.

Lo ha ribaditola sesta sezione civile della Corte diCassazione, nell'ordinanza n. 19386del 15 settembre scorso, in una vicenda riguardante l'affidamento di unaminore in via esclusiva al padre.

Il Tribunaleper i Minorenni di Bologna, nel procedimento ex art. 317 bis c.c., disponeva,infatti, l'affido esclusivo della figlia minorenne al padre, con facoltà per lamadre di visita secondo i tempi e le modalità concordate con lo stesso.

Inappello, la Corte di Bologna confermava la statuizione del giudice di primogrado.

La madre sirivolgeva, quindi, alla Cassazione lamentando l'eccezionalità dell'affidoesclusivo che deve ritenersi consentita solo nei casi in cui l'affidamento condiviso sia incontrasto con l'interesse del figlio e chiedendone la revoca.

Ma, secondo la SupremaCorte, il giudice di merito, nel caso di specie, ha fatto corretta applicazione dei principi inmateria.

È proprioconsiderata la ratio della norma, haaffermato invero la S.C. rigettando il ricorso, che va confermato l'affidamento in via esclusiva della figlia al padre,giacchè il comportamento della madre,che si è gravemente disinteressata della figlia, delegandone totalmente l'accudimentoal coniuge, trasferendosi altrove, denotaun'incostanza e una trascuratezza nell'adempimento dei doveri genitoriali, taleda ritenere “l'attuale regime di affidamento e di collocamento presso il padre”, il più adeguatoalle esigenze della minore e l'unico “ingrado di assicurare ad essa la certezza e la stabilità che non ha avuto con lamadre”.

Data: 03/10/2014 18:00:00
Autore: Marina Crisafi