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GDP Civitanova, dimostrata la colpa esclusiva di uno dei due conducenti l'altro non è tenuto a provare di aver fatto il possibile per evitare il danno

A stabilire questo principio è il giudice di pace di Cittanova Marche, Giuseppe Fedeli, con sentenza del 10 aprile 2014 (causa n. 545/2010 R.G.)


In tema di sinistrostradale, una volta accertata la colpaesclusiva di uno dei conducenti nella causazione dell'evento dannoso, l'altro èliberato dalla presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c. e non ètenuto a provare di aver fatto il possibile per evitare il danno.

A stabilirequesto principio è il giudice di pace diCittanova Marche, Giuseppe Fedeli, con sentenzadel 10 aprile 2014 (causa n. 545/2010 R.G.), accogliendo la richiesta dirisarcimento danni per il sinistro stradale occorso ad un automobilista neiconfronti di una compagnia assicuratrice.

Riportandosi allaconsolidata giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. da ultimo Cass. n. 12976/2012),il giudice di pace maceratese ha richiamato il principio di diritto secondo ilquale "la condotta dell'automobilista che abbia cagionato un sinistrostradale è meritevole di censura a prescindere dall'altrui condotta, seppur connotata da colpa, laddove l'automobilista abbia mancato di rispettare la precedenza(disciplinata ex art. 145 CdS) nei confronti di altro/i automobilista/icoinvolto/i nel sinistro".

Per cui, nel caso di scontro fra veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054 cpv c.c. “opera soltanto quando non sia possibile accertare inconcreto in quale misura la condottadi ciascun conducente abbia contribuitoa cagionare l'evento dannoso: ne deriva che, se è accertata la colpa esclusivadi uno dei conducenti nella causazione dell'evento dannoso, l'altro è liberatodalla presunzione di responsabilità e non è tenuto a provare di aver fattotutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 6696/1986; n. 29883/2008)”.

I principisuddetti ben si attagliano al caso di specie, in cui, secondo il giudice dipace, l'ascrizione della responsabilità del sinistro all'attore era stataformulata solo genericamente da parte della compagnia assicurativa avversaria, laquale contestava unicamente il quantumdebeatur del risarcimento, senza nulla eccepire in ordine all'an e ad un eventuale concorso di colpadel proprio assicurato, provvedendo altresì all'integrale risarcimento per il danno alla vettura diparte attrice.

Se ciò evidenzia un'ammissione“implicita ed inequivoca delle pretese avanzate dagli attori”, a favore ditale divisamento milita, secondo il giudice, anche il contenuto della dichiarazione sottoscritta dal conducentedel veicolo antagonista, “solidissimopresidio probatorio” nel quale lo stesso riconosceva “expressis verbis di aver omesso di concedere la precedenza alveicolo di proprietà dell'attore” – equivalendo perciò - ad unapiena assunzione di responsabilità in capo al medesimo nella causalitàdell'occorso”.

Data: 25/09/2014 18:00:00
Autore: Marina Crisafi