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Chi paga il difensore d'ufficio di un imputato straniero irreperibile di fatto?

La Cassazione ci spiega come ottenere il pagamento dall'erario senza esperire il tentativo di recupero del credito


Acura dell'avv. Cristina Bassignana - www.avvocatobassignana.it

CassazioneCivile, sezione VI, Ordinanza 07.02 – 07.04.2014 n. 8111

Si sa che la difesa d'ufficio èparticolarmente delicata e che l'iscrizione nelle relative liste comporta ilrispetto di doveri ben noti agli avvocati. Pur tuttavia pare diventare semprepiù difficile esercitare la professione forense, se non per passione, e farsiliquidare le parcelle soprattutto quando si è difensore d'ufficio di uncittadino straniero irreperibile di fatto.


In realtà gli strumenti per farsi pagare dall'Erario ci sono e non è detto che serva necessariamente esperire un tentativo di recupero dal cliente dato che è possibile documentare l'irreperibilità.


Nel caso preso in esame dalla Cassazione un avvocato, dopodifeso un cittadino extracomunitario in un processo penale,si è visto respingere la richiesta di liquidazione del proprio compenso.

Ilcollega, per il Giudice di Pace, non ha dimostrato l'inutile esperimento delleprocedure per il recupero del credito essendosi limitato a chiedere l'informativasulla domiciliazione del proprio assistito solo nel territorio italiano e nonanche in Egitto, paese di provenienza dell'imputato.


Anche l'opposizione del Collega è statarigettata. A parere del giudicante, quando i dati anagrafici del cittadinostraniero sono conosciuti con certezza, la sua dichiarazione di essere senzafissa dimora non integra quella irreperibilità formale richiesta dalla leggeche consente di ottenere la liquidazione del compenso a carico dell'Erariosenza dover dimostrare l'inutile esperimento delle procedure per il recuperodel credito.


La Cassazione si è espressa sul ricorsodell'avvocato affermando di non condividere l'orientamento del Giudice di Paceche subordina la liquidazione del compenso del difensore d'ufficiodi un imputato irreperibile al decreto di irreperibilità e, quindi, ad unprovvedimento formale.


La Corte spiega che l'art. 117 del DPR115/2002 non distingue tra soggetto dichiarato irreperibile nel corso delprocedimento con provvedimento formale e soggetto che diventa irreperibilesuccessivamente; inoltre, dal combinato disposto degli artt. 116 e 117 delmedesimo DPR, si comprende chiaramente che quando il debitore non è rintracciabile allora è irreperibile e, pertanto,in questo caso non si può chiedere al difensore di provare di aver esperitoinutilmente le procedure per il recupero del credito.


Nonostante tale premessa, la Corte ha peròaggiunto che "la condizione diirreperibilità in senso sostanziale e di fatto non coincide con la circostanzache lo straniero sia senza fissa dimora in Italia e quindi resta a carico deldifensore d'ufficio che chieda la liquidazione del suo compenso per la difesadell'imputato straniero i cui dati anagrafici sono conosciuti con sicurezza, l'oneredi provare che questo sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e chesia impedito il recupero del credito all'estero”.


In sintesi, il difensore d'ufficio diimputato straniero, le cui generalità siano conosciute con certezza ma che nonsia rintracciabile in Italia, dovrà cercarlo anche nel suo paese di provenienzae, in caso di esito positivo della ricerca, dovrà procedere per il recupero delproprio compenso… all'estero. Solo in caso di esito negativo, l'onorario sarà acarico dell'erario.

Data: 24/09/2014 14:44:00
Autore: Cristina Bassignana