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Cassazione: è legittimo il licenziamento della direttrice di banca che rivela al cliente che sono in corso accertamenti sul suo conto corrente

E' quanto ha statuito la Suprema corte nella sentenza in oggetto che ha così confermato una sentenza della corte di appello di Roma che aveva respinto la richiesta di reintegra nel posto di lavoro di


di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione lavoro, sentenza n. 19612 del 17 Settembre 2014.

Può essere licenziata per giusta causa la direttrice della filiale di una banca che rivela al cliente che sono incorso accertamenti relativi al suo conto corrente.

E' quanto ha statuito la Suprema corte nellasentenza in oggetto che ha così confermato una sentenza della corte di appello di Roma che aveva respinto la richiesta di reintegra nel posto di lavoro di una Direttrice di banca.

La corte territoriale aveva già evidenziato che riferire al cliente di una banca della richiesta di accertamenti bancari sul conto corrente del cliente disposti dall'autorità giudiziaria penale è un'infrazione di gravità tale da giustificare la sanzione disciplinare del licenziamento.

La direttrice aveva tentato di difendersi sostenendo che la Corte d'appello avrebbe ravvisato una giusta causa e una sanzione proporzionata all'infrazione nonostante il rapporto fiduciario con la banca non fosse stato leso.

Sosteneva inoltre la donna che vi era stato anche un proscioglimento dall'accusa di favoreggiamento.

Una tesi che non ha convinto i giudici della Corte di Cassazione secondo cui la lesione del rapporto fiduciario tra le parti non è smentita neppure dal fatto che dopo l'ordine di reintegra emessa dal giudice di primo grado la società abbia affidato alla donna la direzione di un'altra importante filiale "trattandosi di assegnazione dovuta ai sensi del combinato disposto degli articoli 118 legge n.300/70 e 2103 del codice civile, non potendo la lavoratrice (che già in precedenza svolgeva mansioni di direttrice di un importante filiale) essere dequalificata in occasione dell'ottemperanza alla sentenza del tribunale, provvisoriamente esecutiva".

Il giudice del merito, conclude la Corte, ha legittimamente interpretato come integrante giusta causa di licenziamento il comportamento del dipendente che, riferendo al cliente informazioni contra legem, ha di fatto reciso il legame fiduciario che deve intercorrere tra l'azienda e i suoi sottoposti. Salvo che egli non provi di aver eseguito ordini o direttive – situazione questa non provata nel caso di specie – è legittimo che il datore di lavoro irroghi la sanzione massima del licenziamento.


La Corte nella parte motiva della sentenza si sofferma anche sull'interessante spiegazione della differenza tra norme “elastiche” e “rigide”.

Adifferenza delle norme a contenuto definitorio, ovvero “a strutturarigida”, quelle c.d. elastiche sono norme a variabile contenutoassiologico, che richiedono all'interprete giudizi di valore suregole proprie di discipline e/o ambiti anche extragiuridici oppuresu criteri etici o di costume”.

Tra i numerosi casi presentinel nostro ordinamento basti ricordare la buona fede contrattuale,l'interesse del minore, la concorrenza sleale, il vincolopertinenziale, il carattere creativo dell'opera dell'ingegno,l'importanza dell'inadempimento, il danno ingiusto, lo stato dibisogno e, naturalmente, la giusta causa di licenziamento.“Mentre l'interpretazione delle norme a struttura rigida odefinitoria non pone seri problemi di delimitazione del sindacato dilegittimità, ben più difficoltoso è il distinguere giudizio difatto e giudizio di diritto quando si passi ad interpretare normeelastiche o clausole generali”. Tale questione interpretativa èascrivibile alla sfera della legittimità, non del merito, poiché ilgiudice, nell'effettuare tale valutazione, deve comunque render contodei criteri (ispirati al principio di ragionevolezza) utilizzatinella motivazione della propria decisione; dunque, essa èsicuramente sindacabile in Cassazione, non appartenendo al merito. Ilgiudice infatti, in queste situazioni, deve scegliere tra le diverseinterpretazioni possibili, optando per quella più idonea a risolverela controversia.

Data: 15/10/2014 17:30:00
Autore: Licia Albertazzi