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Cassazione: l'omissione o l'inesattezza del nome di una delle parti non basta per rendere nulla la sentenza



L'omessao inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agliartt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti consufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti”.

Così ha deciso lasesta sezione civile della Corte di Cassazione,con ordinanza n. 19331 depositata il 12settembre scorso, in una vicenda inerente il ricorso di un uomo avverso ilrigetto dell'opposizione all'atto di precetto notificato dall'avvocato per ilrecupero di somme riconosciute a suo favore quale procuratore distrattario. Ilricorrente lamentava, in particolare, l'inesistenza della sentenza impugnataper incertezza sul nome del resistente, ma i rilievi, secondo la Corte noncolgono nel segno.

Richiamando lagiurisprudenza consolidata in materia (cfr., ex multis, Cass. n. 7343/2010), la S.C. ha infatti ricordato che lanullità può essere pronunciata “quandol'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento delloscopo”, ma non se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Per cui, l'errore materiale consistentenell'inesatta indicazione del nome di una delle parti può comportare la nullità della sentenza solamente qualora da essa sideduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensidell'art. 1101 c.p.c.” ovvero quando sussiste“una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della letturadell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce”.

Escludendo,pertanto, per tabular, taleeventualità nella fattispecie esaminata, la Corte ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente al pagamentodelle spese di giudizio.

Data: 18/09/2014 14:00:00
Autore: Marina Crisafi