Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: non è possibile chiedere contestualmente l'addebito della separazione e il risarcimento danni da infedeltà



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione prima, sentenza n. 18870 dell'8 Settembre 2014.

Nell'ambito del procedimento diseparazione personale dei coniugi non è possibile proporrecontestualmente alla domandadi addebito anche la richiestadi risarcimento del danno morale percondotta denigrante tenuta dal coniuge colpevole di tradimento.

Le due domande devono quindi essere proposte separatamente anche se la cosiddetta "causa petendi" è in parte la stessa.

Sappiamo bene quanto possa risultare difficile oggi attribuire la colpa della crisi matrimoniale a chi ha tradito ed ottenere il risarcimento danni. Ma le cose adesso si complicano perché di cause bisognerà farne due.

Va poi considerato che più volte la Cassazione ha affermato che ai fini dell'addebito della separazione è necessario dimostrare che la violazione dei doveri coniugali è intervenuta prima della crisi matrimoniale e che non ne sia stata dunque l'effetto. (Si veda in proposito la raccolta di articoli in cui la cassazione parla del tradimento e delle conseguenze legali dell'infedeltà coniugale).

In questa nuova sentenza la Corte si occupa degli aspetti procedimentali spiegando che l'articolo 40 del codice di procedura civile "consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. 'per subordinazione' o 'forte'".

Nel caso di specie però "La connessione tra la domanda dirisarcimento danni e quella di separazione personale con addebito èriconducibile alla previsione dell'art. 33 codice di procedura civile -trattandosi di causa tra le stesse parti e connesse solo parzialmenteper causa petendi – rimanendo pertanto esclusa una ipotesi diconnessione forte. Ne consegue che le due domande non potevano essereproposte nel medesimo giudizio".

Nella stessa sentenza la Corte Ha avuto occasione di parlare anche dei criteri a disposizione del giudice, per valutare se vi sia o meno divario tra i redditi dei soggetti e per decidere in merito alla determinazione dell'assegno di mantenimento.

In merito la Corte ricorda che la ratio dell'istituto dell'assegnodi mantenimento è quella di consentire al coniuge economicamentesvantaggiato di mantenere il medesimo tenore di vita conservato inpendenza di matrimonio. Il giudice del merito ha "ragionevolmentepreso in considerazione il livello reddituale raggiunto dai coniuginell'ultimo anno di convivenza, al culmine di una notevoleprogressione (di carriera professionale)"; a nulla è valsa lacircostanza che la donna, soggetto debole, oltre a un discretoreddito personale da lavoro dipendente, sicuramente molto inferiorerispetto a quello percepito dal marito, beneficiasse di una renditaderivante da un investimento operato in ambito immobiliare. Ilgiudice valutato il patrimonio del soggetto debole "intermini di redditività",decidendo per l'inadeguatezza di questo rispetto a quantoprecedentemente goduto grazie alla convivenza. Per saperne di più si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.

Data: 23/09/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi