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Divorzio: Cassazione ribadisce, l'assegno deve tenere conto della breve durata del matrimonio



Ai fini delladeterminazione dell'assegno divorzile,non è necessario ripercorrere analiticamente tutti i criteri indicati dall'art. 5 della l. n. 898/1970, ben potendo ilgiudice considerare prevalente, difronte ad un matrimonio di breve durata, ilfattore tempo.

È quanto emergedall'ordinanza n. 18722 depositata il 4settembre scorso, con la quale la Cassazionesi è pronunciata sulla sentenza della Corte d'Appello di Roma che, all'esito diun procedimento di divorzio, fissava in 200 euro mensili l'assegno dimantenimento a favore dell'ex moglie, in virtù dell'inadeguatezza dei mezzidella stessa, comparati con quelli del marito e della breve durata (due anni)del vincolo coniugale.

La donnaricorreva per Cassazione lamentando l'erronea valutazione dei criteri indicatidal sesto comma dell'art. 5 della l. n. 898/70, con particolare riferimentoall'errata considerazione dei redditi propri e dell'assenza di valutazionecomparativa dei medesimi elementi in capo all'ex marito, il quale, secondo lastessa godeva di un reddito 16 volte superiore e di un patrimonio ben piùcospicuo rispetto alla sua modestissima condizione reddituale.

Ma la S.C. non è dellostesso avviso e respinge il ricorso.

Secondo gliErmellini, infatti, la Corte d'Appello ha correttamente tenuto conto degliindici “reputati rilevanti tra quelliindicati nell'art. 5 comma sesto della l. n. 898 del 1970, non essendo tenuta aripercorrerli analiticamente tutti. In particolare ha considerato prevalentisugli altri il criterio della durata,molto breve, del matrimonio e sull'autonomo lungo percorso di vita vissuto daciascuna delle parti prima del divorzio”. Le dedotte ragioni del “disfacimento della comunità familiare –ha continuato, infatti, la Corte - afronte di una così lunga fase separativa sono state ritenute recessive ai fini della determinazione inconcreto dell'assegno divorzile secondo una graduazione che, ove sostenuta da motivazionecomplessivamente esauriente ed adeguata (come nella specie) risultaincensurabile”. Sulla base dei predetti rilievi, pertanto, ha respinto ilricorso.

Data: 11/09/2014 16:20:00
Autore: Marina Crisafi