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Cassazione: matrimonio di breve durata e mantenimento

Nel caso di specie il giudice del merito ha tenuto conto non solo del livello di vita del coniuge benestante, ma anche della breve durata del vincolo coniugale, di fatto di soli due anni.


Al termine del procedimento di divorzio, il giudice può legittimamente riconoscere alla ex moglie che guadagna 16 volte meno del marito un assegno di mantenimento di soli 200 euro mensili.

Lo chiarisce la Corte di Cassazione facendo notare come nel caso di specie il giudice del merito ha tenuto conto non solo del livello di vita del coniuge benestante, ma anche della breve durata del vincolo coniugale, di fatto di soli due anni.

Nella sentenza si fa notare come al fine di determinare l'obbligo e l'entità dell'assegno di mantenimento, il giudice di merito ha a disposizione i criteri elencati all'art. 5, comma sesto, della legge 898/1970 (legge sulla separazione e divorzio; ad esempio, le condizioni dei coniugi, la ragione della decisione di rottura, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio).

Nel fondare la propria decisione egli deve congruamente motivare le ragioni della scelta. Circostanza che nel caso in esame è stata rispettata dalla Corte d'appello, la quale ha correttamente interpretato la norma di cui sopra dando prevalenza all'esigua durata del vincolo e "sull'autonomo lungo percorso di vita vissuto da ciascuna delle parti prima del divorzio".

Tale operazione, se compiutamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità. In prevalenza degli altri requisiti sopra elencati, la sola circostanza della modestia del reddito di uno dei due coniugi non è di per sé sufficiente a fondare le ragioni della ricorrente, la quale si è vista rigettare il ricorso.


Data: 14/09/2014 14:30:00
Autore: Licia Albertazzi