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Cassazione: legittimo il licenziamento per assenze 'a macchia di leopardo'



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione lavoro, sentenza n. 18678 del 4 Settembre 2014.Quando è legittimo licenziare un dipendente per assenzareiterata causata da malattia? A tutela del lavoratore esistenell'ordinamento il limite del c.d. periodo di comporto, al disotto del quale, previa idonea giustificazione medica (ove richiestodalla legge), il lavoratore non può essere destinatario dilicenziamento per giustificato motivo. “Tanto nel caso di unasola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversiepisodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), è soggetta alleregole dettate dall'art. 2110 cod. civ.”. Tale periodo èpredeterminato per legge, fissato dalla contrattazione collettiva odagli usi, o ancora, in assenza di tali fonti, determinato dalgiudice in via equitativa. Il mero superamento di questo limite,tuttavia, è di per sé condizione sufficiente a giustificare ilrecesso del datore di lavoro, “nel senso che non è necessariala prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenutaimpossibilità della prestazione lavorativa, né della correlataimpossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse”.

Nel caso di speciericorre il lavoratore licenziato, licenziamento intervenuto percontinue assenze “a macchia di leopardo”, malattie brevi ereiterate, concentrate prevalentemente in periodi a stretto contattocon ferie, altre festività e giorni di riposo del lavoratore. Tantoche tali assenze, nel complesso, hanno dato causato l'insufficienzadella prestazione lavorativa in termini di efficienza e diraggiungimento degli obiettivi aziendali, nonché pregiudizievole perla stessa organizzazione d'impresa. La Suprema corte, nel rigettareil ricorso, ha pronunciato il principio di diritto secondo il quale“in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivodeterminato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, competeal giudice – che non può, invece, sindacare la scelta dei criteridi gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativaeconomica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordineall'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, inordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anchemediante elementi presuntivi e indiziari, l'effettività delleragioni che giustificano l'operazione di riassetto”. E' quindilegittimo il licenziamento irrogato al lavoratore per evidenteviolazione della diligente collaborazione per causa dovutaallo stesso dipendente.

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Data: 08/09/2014 16:00:00
Autore: Licia Albertazzi