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Riforma giustizia: nel decreto gli strumenti per una maggiore “tutela del credito”



In questi giorni molto prolifici per ilGoverno che, finita la pausa estiva, ha riaperto le danze delle riforme, la parola d'ordine è senz'altro quelladella “giustizia” (Si veda: RIFORMA della GIUSTIZIA CIVILE Le novità, il testo provvisorio e lo schema del DECRETO LEGGE), ossia il pacchetto di provvedimenti (da qualcunochiamato anche “spezzatino” per via dellaframmentazione dei testi) destinato arivoluzionare l'intero settore, che ha fatto passare in secondo piano anchetemi come lo “Sblocca Italia”, il disegno di legge sul nuovo codice degliappalti e il rinvio sinedie dellariforma della scuola.

Sebbene non tutti i punti della giustizia annunciati vedranno la luce nel brevetermine, visto che i temi caldi e delicati come la prescrizione, leintercettazioni e la responsabilità dei giudici sono stati affidati ai disegni di legge delega che richiederanno l'approvazionedel Parlamento in tempi più dilatati, aprocedere spedita è parte della riforma della giustizia civile, con lenovità contenute nel decreto legge varatoil 29 agosto e in via di pubblicazione.

Aldilà delle disposizioni sull'arbitrato esulle negoziazioni assistite che mirano a portare fuori le controversie daitribunali, certamente tra le novitàintrodotte dal d.l. spiccano le norme previste per la tutela del credito nonchéper la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata edelle procedure concorsuali.

Riassunti in quattro articoli, dal 16 al 19, introdotti dal capo V del decreto, sitratta di disposizioni finalizzate a fornireai creditori strumenti più pregnanti e incisivi per il recupero dei propri crediti:dalle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti a quelle per l'efficienzae la semplificazione del processo esecutivo, passando per il monitoraggio delleprocedure esecutive individuali e concorsuali.

In particolare, oltre alle modifiche degliarticoli del codice di procedura civile relativi alla forma e al deposito delpignoramento, alle modalità di nomina e revoca del custode, viene fissato, un incremento del saggio diinteresse moratorio, nel caso in cui le parti non ne abbiano determinato lamisura.

Il principio è semplice: in sostanza, chi non paga volontariamente i debiti dovràpagare di più, secondo un tasso diinteressi legali pari a quelloprevisto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Altrostrumento utile è quello introdotto dal nuovoart. 492-bis che fa scattare la ricercacon modalità telematiche dei beni da pignorare, autorizzata dal presidentedel tribunale su istanza del creditore, presso le banche dati della P.A., dell'anagrafetributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, del pubblico registroautomobilistico e in quelle degli enti previdenziali, “per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti perl'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quellerelative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datoridi lavoro o committenti”.

Vedi anche:
Speciale Riforma: ecco i dodici punti che “rivoluzioneranno” la giustizia italiana. In allegato il testo e una raccolta di articoli di approfondimento

Data: 05/09/2014 22:30:00
Autore: Marina Crisafi