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Condominio: Cassazione, tutti i condomini concorrono alle spese delle terrazze a livello. Anche se sono di uso esclusivo



Al pari del lastrico solare anche per le terrazze a livello, attribuite in usoesclusivo, tutti i condomini devono concorrere al pagamento delle spesenecessarie per la riparazione o la ricostruzione, in ragione dell'utilità chegli altri alloggi sottostanti possono trarre dalla terrazza stessa.

A precisarlo è la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 18164 del 25 agosto 2014, è tornata ad occuparsi dellaripartizione delle spese in materia condominiale, ribadendo principi già affermatidalla costante giurisprudenza (tra cui Cass. n. 3672/1997) e rigettando ilricorso di un condomino condannato in appello a partecipare al risarcimento deidanni e alle spese per i lavori da eseguire ai sensi dell'art. 1126 c.c., acausa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal soprastante terrazzo alivello di pertinenza e proprietà esclusiva del condomino convenuto.

Condividendo le statuizioni della Corte d'Appello,i giudici di legittimità hanno chiarito, che, poiché il lastrico solare dell'edificio, e dunque la terrazza a livelloallo stesso equiparata, “svolge lafunzione di copertura delfabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito inuso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligodi provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti icondomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolaredel diritto di uso esclusivo”. Così come, degli eventuali danni cagionati agli appartamenti sottostanti (come,nel caso di specie, per le infiltrazioni d'acqua), a causa della cattivamanutenzione, “rispondono tutti gli obbligati, inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c.”.

Né, può rilevare, secondo la Cassazione, aifini della ripartizione delle spese, il fatto che gli eventuali danni possanoessere stati provocati “da difetti in ipotesi ricollegabili allecaratteristiche costruttive”.

Infatti, l'obbligodei condomini cui il lastrico solare serve di copertura di concorrere nellaripartizione delle spese, trovafondamento, ha affermato la Suprema Corte, “non già nel diritto diproprietà del lastrico medesimo, ma nelprincipio in base al quale i condomini sono tenuti a contribuire alle spese inragione dell'utilitas che la cosa da riparare o da ricostruire è destinata a dare ai singoliappartamenti sottostanti”.


Data: 04/09/2014 21:05:00
Autore: Marina Crisafi