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Cassazione. L'auto parcheggiata blocca l'uscita? È reato di violenza privata



Con sentenza n. 32720 del 23 luglio 2014,la quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito checommette reato di violenza privata (art. 610 codice penale) colui che ostruisce con ilproprio veicolo l'unica via di uscita da un fondo, o meglio: colui che lo fa conil preciso intento (dolo) di impedire la libera uscita dallo stesso.

La vicendache ha dato impulso al giudizio di terzo grado era stato il comportamentolimitativo della libertà personale (impedimento di uscire dal fondo) messo inatto da un automobilista nei confronti di un soggetto che - a dettadell'imputato - stava illecitamente arando un fondo di sua proprietà.

Secondo anchequanto riportato da un teste escusso, l'automobilista aveva dolosamente posizionato il propriofuoristrada all'imbocco dell'unico passaggio che permetteva di uscire dal campo - proprio per "intrappolare" la persona offesa all'interno delfondo; e solo dopo che la persona rimasta bloccata aveva minacciato di chiamare i Carabinieri, il padre dell'automobilista era intervenuto per rimuovere il veicolo.

Accertato pertanto l'elemento doloso,il Tribunale dell'Aquila condannava l'imputato alla pena di mesi 1 di reclusione,considerate le attenuanti generiche.

E lo stesso facevano la Corte d'Appellodell'Aquila e la Corte di Cassazione, che ha infine confermato il provvedimentodi secondo grado, rendendolo definitivo.

Data: 02/09/2014 19:00:00
Autore: Mara M.