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Cassazione: Niente custodia carceraria per il marito accusato di maltrattamenti



Una recente pronuncia della Corte Suprema “ammorbidisce” l'applicazione delle misurecautelari nei confronti di un soggetto indagato per il reato di maltrattamentiin famiglia o verso fanciulli (art. 572 codice penale). Si tratta della sentenza n. 36392 del 28 agosto2014, con cui la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza delTribunale che disponeva la custodia cautelare in carcere per un uomo accusato diaver maltrattato moglie e figlio minore.

Sebbene, infatti, il fumus delictifosse consistente e lo stesso Giudice di merito avesse ritenuto che ilparticolare “stato di soggezione” della moglie rendeva inopportuno un ritorno acasa del marito, tuttavia – secondo la Corte – la misura carceraria nonrisultava sufficientemente motivata. Oltretutto – faceva notare il ricorso –,dopo un primo periodo di separazione, era stata la stessa moglie a riammettere in casa l'indagato, il qualeaveva nel frattempo trovato un lavoro stabile e si stava impegnando aricostruire un rapporto familiare sereno.

Pertanto, anche alla luce delleultime novità legislative – che prevedono il ricorso alle misure cautelaridetentive solo come 'extrema ratio' –, gli Ermellini hanno ritenuto che nonemergesse dal provvedimento giudiziario una precisa esigenza di custodiacarceraria (mentre avrebbero potuto essere disposte le più blande misure di cuiagli artt. 282-bis e 282-ter c.p.c.), e hanno così accolto il ricorsodell'uomo, rinviando alla giurisdizione di merito per una nuova valutazione dellemisure da applicarsi.

Art. 572 Codice Penale - Maltrattamenti contro familiari o conviventi
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.


Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni

Data: 31/08/2014 19:20:00
Autore: Mara M.