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Processo amministrativo: interruzione del processo per morte - ritualità della notifica dell' atto di riassunzione



di Gerolamo Taras - Sempre nella sentenzaN. 01954/2014, che abbiamo esaminato nei giorni scorsi, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si èpronunciato - a sostegno della decisione assunta di riforma della sentenza n.N. 00604/2011 del TAR Puglia - sull'applicazione di altri istituti processuali. In particolare sullanatura dell' atto di riassunzione del processo interrotto per causa di morte,sulle condizioni del ricorrere, sulla riassunzione del processointerrotto, per ripassare infine le modalità della notificazione dell' atto diriassunzione (negli aspetti, rilevanti per la causa in corso, della notifica amezzo posta e della notifica nei confronti di una persona che rivesta la duplice qualità di parte in proprio e di parte qualeerede).

Si tratta di spiegazioni chiare ed esaurienti chepossono leggersi tranquillamente, anche slegate dalla causa sottostante, checomunque può essere visitata nellasentenza allegata. Interessanti i richiami a recenti pronunce della Cassazione inconsiderazione dell' applicabilità dimolti istituti del processo civile a quello amministrativo.

1)La riassunzione del processo interrotto e procura alle liti

La Sezione rileva, alla stregua di una consolidatagiurisprudenza civile, che l'atto di riassunzione del processo interrotto nonha natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio: non dà vita, cioè, ad unnuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a farriemergere questo dallo stato di quiescenza in cui versa, rimanendo però invita in forza dell'originaria domanda giudiziale. Onde il compimento dell'attodi riassunzione non esige il conferimento di una nuova procura ad litem,che del resto non compare tra le componenti dello stesso atto indicatedall'art. 125, n. 2, disp. att. c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, n. 14100 del 23settembre 2003; Sez. II, n. 4045 del 16 aprile 1991; Sez. III, n. 6888 dell'11agosto 1987).

2) Dinamica del meccanismo interruttivo.

Chiarisce la Sezione: Nell'attuale sistema del processo civileed amministrativo l'interruzione del processo per morte o perdita di capacitàprocessuale della parte costituita non è frutto di un automatismo, ma consegueesclusivamente ad un'apposita dichiarazione fatta dal procuratore della partestessa (cfr. Corte Cost., 10 aprile 2002, n. 102).

Un eventuale evento interruttivo, cioè, per poter assurgere a rilevanza nel processo deve necessariamente essere rilevato neimodi di cui agli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui disciplina èrichiamata dall'art. 79, comma 2, C.P.A., ossia mediante dichiarazione onotificazione dell'evento ad opera del procuratore costituito per la partecolpita dall'evento interruttivo (v. C.d.S., VI, 27 ottobre 2011, n. 5788), forme di comunicazione dell'evento che nonammettono equipollenti: laddove in mancanza di tale dichiarazione onotificazione da parte del difensore della parte colpita il processoprosegue (C.d.S., V, 12 luglio 1996, n. 857; 29 maggio 2000, n. 3090;VI, 10 aprile 2003, n. 1906).

Più ampiamente, la dinamica del meccanismointerruttivo è stata nitidamente illustrata dalla giurisprudenza civile neiseguenti termini.

“ … l'incidenzadell'evento morte di una parte costituita con procuratore, verificatosi duranteil giudizio di primo grado o d'impugnazione è regolata dall'art. 300 cod. proc.civ. e, pertanto, essendo indispensabile e insostituibile ai fini di taleincidenza la comunicazione formale dell'evento da eseguirsi dal procuratoredella parte deceduta e non avendo rilevanza la conoscenza che dell'eventostesso le altre parti abbiano avuto eventualmente "aliunde",l'effetto interruttivo de processo è prodotto da una fattispecie complessa, costituita dalverificarsi dell'evento o dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazionefatta dal procuratore alle altre parti. Dichiarazione o notificazione chesoltanto il procuratore della parte defunta può discrezionalmente non fare o farenel momento da lui giudicato più opportuno per provocare l'interruzione delprocesso, la quale non si verifica in modo automatico come conseguenza direttaed esclusiva della morte della parte a cui, quindi, deve essere notificatol'atto d'impugnazione, perché considerata ancora in vita nel caso in cui dellapropria morte il suo procuratore abbia omesso la dichiarazione in udienza o lanotificazione alle altre parti” (Cass.civ., II, 5 giugno 1990, n. 5391).

La giurisprudenza di questo Consiglio haavuto già modo di stabilire che ove, come nella specie, il difensore dellaparte colpita dall'evento interruttivo si sia limitata a depositare in atti unacopia del certificato di morte, senza nulla dichiarare ai finidell'interruzione del processo, non sono con ciò integrati presuppostirilevanti ai fini dell'interruzione ex art. 300 c.p.c., poiché manca unadichiarazione del procuratore costituito o una notificazione dell'evento aisensi del medesimo articolo (C.d.S., VI, 10 aprile 2003, n. 1906).

Analogamente, con la decisione della Sez.IV n. 199 del 30 marzo 1987 è stato deciso che la comunicazione della morte delricorrente depositata nella segreteria dell'organo giudicante dal procuratorecostituito non è idonea ad integrare l'interruzione del processo prevista edisciplinata dall'art. 300 c.p.c., non essendo stata formulata in uno dei duemodi previsti tassativamente dalla legge (dichiarazione in udienza o notificaalle altre parti).

3) La ritualità delle notifiche dell'atto diriassunzione:

a) notifiche alle parti dell'atto di riassunzioneeffettuate a mezzo posta.

Viene riportato l'approfondito quadro della materiarecentemente fornito dalla Suprema Corte con la pronuncia della Sez. I, 25luglio 2013, n. 18085.

E' opportuno riportare, nella parteche qui rileva, la L. n. 892 del 1980, art. 7, commi 1 e 2, che, neldisciplinare le modalità di notificazione a mezzo posta, dispone: L' agentepostale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche sedichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fattapersonalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto danotificare, a persona difamiglia che convivaanche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ...".

Tra i due requisiti previsti dalla norma,della quale è stata rimarcata la differenza con il disposto di cui all'art. 139c.p.c., comma 2 (che si limita ad indicare la consegna ad una persona difamiglia, senza alcun accenno al secondo requisito), la giurisprudenza ha ritenuto sussistente un vincolopresuntivo, del primo rispetto al secondo requisito, ritenendo che lanotificazione mediante consegna a persona di famiglia richiede che l'atto danotificare sia consegnato a persona che,pur non avendo uno stabile rapporto di convivenza con il notificando,sia a lui legato da vincolo di parentela, che giustifichi la presunzione disollecita consegna; presunzione superabile da parte del notificando, che assumadi non avere ricevuto l'atto, con la dimostrazione della presenza occasionale etemporanea del familiare consegnatario (così le pronunce 187/2000, 5671/1997, 7371997).

Ed ancora più chiaramente, la pronuncia9928/2001 si è espressa nel senso di ritenere che il disposto normativo, cheregolamenta la dazione del piego postale a consegnatari qualificati deldestinatario assente, "pone certamente l'esigenza che il familiare siaconvivente, anche in termini di assoluta temporaneità, con tale espressioneintendendosi un minimo di stabilità della presenza del soggetto- familiarenell' abitazione del destinatario, che faccia ritenere certa la sollecitaconsegna del piego. Ma se tale è la formula adottata, è anche palese che iltesto non impone alcuna indicazione, nella formula notificatoria, dellaconvivenza, posto che, come più volte da questa Corte precisato, viene instaurata la presunzione dellaconvivenza temporanea del familiare nella abitazione del destinatario per ilsolo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa ed abbia preso inconsegna l'atto (Cass. 1843/98 - 7544/97 - 615/95 - 6100/94 - 2348/94), presunzione certamente superabile da provacontraria fornita dall'interessato (e ad oggetto la carenza di alcuna purtemporanea convivenza) e sulla quale il legislatore ha fondato l'ulteriorepresunzione normativa, quella di consegna immediata dell'atto al suodestinatario da parte del ridetto familiare" (Cass. civ., Sez. I, n. 18085/2013);

b) lanotificazione dell'atto di riassunzione fatta a persona che riveste la duplicequalità di parte in proprio e di parte quale erede.

Viene richiamato l'orientamento della giurisprudenza civile “inclinea riconoscere che in presenza della duplice qualità di parte in proprio e diparte quale erede vi è un unico soggetto sul piano sostanziale, ossia “unicitàsia della persona fisica che della parte in senso sostanziale” (Cass. civ.,sez. I, 8 settembre 1995, n. 9471; espressione dello stesso indirizzo sonoanche sez. I, 23/05/2008, n. 13411; sez. II, 4 febbraio 2003, n. 1613; sez. I,18 febbraio 2000, n. 1804).

La giurisprudenza, inoltre, èparticolarmente restrittiva nel ravvisare gli estremi di una notificainesistente, e come tale non sanabile. “Secondo un consolidato indirizzogiurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, l'inesistenzagiuridica della notificazione sussiste non solo quando questa manchi del tutto,ma anche quando sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice dirito e cioè in modo tale da non consentirne l'assunzione nell'atto tipico dinotificazione delineato dalla legge, allorquando - per esempio - sia fatta inun luogo diverso da quello previsto dalla legge e che non presenti alcunriferimento o attinenza al destinatariodellanotificazione stessa (C.d.S.,sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5744), laddove si ricade nella diversa ipotesi di nullità della notificazione(sanabile con la costituzione in giudizio del convenuto o attraverso la suarinnovazione eseguita spontaneamente o in esecuzione dell'ordine del giudice), quando, pur eseguita medianteconsegna a persona o in un luogo diverso da quello stabilito dalla legge, siacomunque ravvisabile un collegamento tra il luogo o la persona cui è statafatta la consegna dell'atto ed ildestinatario della notifica stessa

c) rinnovabilitàdella notificazione nulla.

Si applica al giudizio amministrativo la regola, risalenteall'art. 291 cod.proc.civ., della rinnovabilità della notificazione nulla conesclusione di ogni decadenza.

Come noto, tale articolo stabilisce intermini generali che, “Se il convenuto non si costituisce, e il giudiceistruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione dellacitazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. Larinnovazione impedisce ogni decadenza.”

La giurisprudenza amministrativaprevalente non riteneva inizialmente applicabile la norma al giudizioamministrativo. E' quindi intervenuto l'art. 46, comma 24, della legge 18giugno 2009, n. 69, a disporre espressamente che il primo comma dell'art. 291del codice di rito civile si applicava anche nell'ambito della giurisdizioneamministrativa.

Il principio così enunciato è stato poitrasfuso nel C.P.A., il cui art. 44, peraltro, al comma 4, pur confermando, inassenza di costituzione della parte invalidamente chiamata in giudizio, larinnovabilità della notifica nulla, ha ristretto la relativa possibilitàall'ipotesi in cui il Giudice ritenga che l'esito della notificazione dipendada causa non imputabile al notificante (“Nei casi in cui sianulla la notificazione e il destinatario non si costituisca ingiudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazionedipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termineperentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza”).

La giurisprudenza di questo Consiglio(sez. VI , 30 aprile 2013, n. 2366), tuttavia, ha espresso il condivisibileavviso che la disciplina speciale della nullità della notifica del ricorsointroduttivo dettata per il giudizio amministrativo dall'art. 44 comma 4 cit. trovi la sua ratio giustificatrice nella particolare esigenza diconservare l'inoppugnabilità del provvedimento amministrativo non gravato conricorso ritualmente notificato entro il termine di decadenza, esigenzaritenuta però non ravvisabile nella fattispecie di riassunzione di un processoin origine già ritualmente instaurato, essendo in tal caso la decadenza daltermine d'impugnazione del provvedimento impedita dal ricorso introduttivo.

E' stato quindi ritenuto che, allorché sitratti della riassunzione di un processo amministrativo tempestivamentepromosso, la disciplina processualcivilistica ex artt. 39, 156e 291 cod. proc.civ. sia normalmente applicabile (VI , n. 2366/2013 cit.). E ilCollegio ritiene che questa lettura debba essere condivisa, anche per la suacoerenza con l'esigenza di fondo, sottesa all'art. 39 C.P.A., dell'uniformità,quando possibile, delle discipline processuali.

Data: 29/08/2014 14:00:00
Autore: Gerolamo Taras