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Lavoro: illegittimo il licenziamento per motivi “non oggettivi” di riorganizzazione aziendale



Pur essendo incontestata la circostanzadella effettività della riorganizzazione aziendale, il licenziamento del lavoratore per motivi non basati sulle esigenzeoggettive della soppressione del posto e delle funzioni, bensì sulla stessapresenza del funzionario, in quanto rappresentante la continuità rispetto allapassata gestione dell'azienda, èradicalmente illegittimo, poiché è carenteil nesso oggettivo tra la ristrutturazione dell'impresa e la risoluzione delrapporto.

È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione (sezione lavoro), consentenza n. 17374 del 30 luglio 2014,in una vicenda avente per protagonista il segretario generale di una società dicalcio, licenziato in seguito ad un nuovo assetto organizzativo.

Rilevando che dall'istruttoria era emersachiaramente la mancanza di causa del licenziamento in esame, giacchè nonancorato a ragioni oggettive, quali la soppressione delle mansioni svolte dallavoratore, ma “alla finalità diinterrompere la continuità della precedente dirigenza” della quale lostesso rappresentava il ganglio operativo, sulla base dell'aspettativa dicreare, tramite la nuova figura di un direttore generale una squadra conformeal suo modo di concepire il ruolo professionale che si risolveva di fatto,nella “scelta di eliminare dalla gestionedella società la stessa presenza del funzionario”, la Corte d'Appello diFirenze ordinava la reintegra dellavoratore nel posto di lavoro condannando la società a corrispondergli leretribuzioni maturate dal licenziamento all'effettivo reintegro.

La società sportiva ricorreva perCassazione, sostenendo che, una volta accertata la sussistenza del giustificatomotivo oggettivo del recesso, dovuto a ragioni inerenti all'attività produttivae all'organizzazione del lavoro, i giudici d'appello non avrebbero potutoritenere illegittimo il licenziamentobasato su scelte imprenditoriali discrezionali riguardanti la necessità direalizzare un nuovo assetto organizzativo aziendale, comportante l'attribuzionedi tutte le funzioni dirigenziali al nuovodirettore generale, che prendeva il posto della precedente figura delsegretario generale.

LaS.C.,condividendo la motivazione della corte territoriale, ritenuta adeguata edimmune da rilievi di tipo logico-giuridico, ha rigettato il ricorso, rilevando tra l'altro che “aconferma della rilevata carenza di un nesso oggettivo tra la ristrutturazione dell'impresa e larisoluzione del rapporto, era risultato che i compiti del lavoratore licenziato non erano stati eliminati, masemplicemente suddivisi all'interno della nuova squadra per la gestioneamministrativa, contabile e sportiva della società”, la quale non avevaneanche allegato, né provato l'incollocabilità nell'organigramma aziendale deldipendente licenziato, le cui funzioni erano state di fatto assegnate ad altrisoggetti.


Data: 28/08/2014 10:00:00
Autore: Marina Crisafi