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Regolamento condominiale: la Cassazione detta le regole per la validità della trascrizione



In materia di trascrizione del regolamento condominialedi natura contrattuale, contenente clausoleistitutive di diritti reali (servitù reciproche, proprietà, diritti d'uso,ecc.), ai fini dell'opponibilità ai terzi, è necessario che le stesse siano chiaramente indicate nella relativa nota.Così ha stabilito la Cassazione, consentenza n. 17493 del 31 luglio 2014,tornando ad occuparsi, dopo molto tempo, dell'efficacia della trascrizione delregolamento condominiale contrattuale in una fattispecie concernente ladichiarazione di illegittimità e la conseguente richiesta di demolizione daparte dell'amministratore di un condominio dell'opera (consistente nellatrasformazione di un portico in unità abitativa) eseguita da una societàsull'area di proprietà esclusiva, poiché vietata dal regolamento condominiale.

Accogliendoparzialmente i motivi del ricorso, la Cassazione, riportandosi ad un isolato edatato precedente (cfr. Cass. n. 7515/1986) ha in sostanza affermato che non è sufficiente la trascrizione delregolamento contrattuale per dichiararne l'automatica opponibilità aifuturi acquirenti, occorrendo bensì,precise modalità di compilazione dellanota, con l'indicazione specifica e autonoma dei vincoli e dellerestrizioni dei diritti dei singoli sulle parti di proprietà comune edesclusiva, come nel caso della previsione di servitù reciproche o di altridiritti reali.

Secondo i giudicidi piazza Cavour, infatti, “va ricordatoche l'art. 2659, comma 1, n. 2, c.c., secondo cui nella nota di trascrizionedevono essere indicati il titolo di cui si richiede la trascrizione e la datadel medesimo, va interpretato in collegamento con il successivo art. 2655 ilquale stabilisce che l'omissione o l'inesattezza delle indicazioni richiestenella nota non nuoce alla validità della trascrizione eccetto che induca incertezzasulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto”.Ne consegue che dalla nota, ha spiegato la S.C., “deve risultare non solo l'atto in forza del quale si domanda latrascrizione ma anche il mutamento giuridico, oggetto precipuo dellatrascrizione stessa, che quell'atto produce in relazione al bene. Pertanto, incaso di regolamento di condominio c.d. contrattuale, non basta indicare ilmedesimo ma occorre indicare le clausoledi esso incidenti in senso limitativo sui diritti dei condomini sui benicondominiali o sui beni di proprietà esclusiva”.

Data: 24/08/2014 10:00:00
Autore: Marina Crisafi