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Divorzio: il procedimento per la definizione delle questioni patrimoniali continua anche dopo la morte dell'ex coniuge



In materia di divorzio, una volta che la cessazione degli effettidel matrimonio è stata pronunciata, il procedimento per la definizione dellequestioni patrimoniali, come la determinazione dell'assegno e il dirittoalla pensione di reversibilità, puòcontinuare anche dopo la morte dell'ex coniuge.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16951 del 24 luglio 2014,accogliendo il ricorso di una donna nei confronti della figlia dell'ex marito,in qualità di erede, al fine dell'accertamento del diritto alla pensione direversibilità ed all'assegno di divorzio, già attribuitole in via provvisoria.

La questione aveva inizio nel 2005, con ladichiarazione da parte del Tribunale di Savona della cessazione degli effetticivili del matrimonio concordatario fra i due coniugi e la rimessione dellacausa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in merito alle vicendeeconomiche. Nelle more, veniva dichiarato il decesso dell'uomo e disposta l'interruzione del giudizio. L'exmoglie proponeva quindi ricorso per laprosecuzione del giudizio contro la figlia, coerede, per vedersiriconosciuti sia il diritto alla pensionedi reversibilità che l'assegno didivorzio in precedenza attribuitolecon decreto presidenziale.

La domanda della donna veniva respinta siain primo che in secondo grado; la vicenda, pertanto, approdava in Cassazione.

Per igiudici di Piazza Cavour, l'ex ha ragione. Difatti, ha affermato la Corte: “lapronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio integra un capoautonomo della sentenza che, in difetto d'impugnazione, passa in giudicatoanche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull'attribuzione e sullaquantificazione dell'assegno; ilprocedimento per la definizione delle questioni di rilevanza patrimoniale,pertanto, non si estingue per cessazionedella materia del contendere, ma prosegue, nonostante il decesso di uno deiconiugi”.

Se è vero, infatti, ha proseguito la S.C.,che, con la morte di uno dei due coniugi, cessa la materia del contendere nelgiudizio di separazione e di divorzio per il venir meno dello status, intrasmissibile agli eredi, “una situazione diversa si determina nel casoin cui la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili delmatrimonio sia già stata pronunciata e il giudizio di legittimità prosegue,anche unicamente, per la determinazione dell'assegno. Fermainfatti la pronuncia dichiarativa della cessazione degli effetti civili delmatrimonio, ormai passata in giudicato, resta da definire una questione dirilevanza esclusivamente patrimoniale ma non priva di riflessi sulla sferagiuridica delle parti e dei loro eredi”.

Su questo assunto, la Cassazione ha accoltoil ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio.

Data: 18/08/2014 11:00:00
Autore: Marina Crisafi