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Conseguenze per l'inosservanza delle disposizioni sulla notificazione dei ricorsi amministrativi.



di Gerolamo Taras - Abbiamo riunito in questo articolo gli estratti di alcunerecenti pronunce del Giudice Amministrativo che hanno per oggetto: la prova del buonesito della notificazione a mezzo posta, la notificazione dei ricorsi contro leAmministrazioni dello Stato, la notificazione per pubblici proclami, lanotifica del ricorso ai contro interessati. Le sentenze hanno sancito, con l' improcedibilità o con l'inammissibilità, la violazione delle regole.

1) Prova del buon esito della notificazione a mezzo posta (TAR Sardegna, Sezione seconda, sentenza n.00694/2014 del 1-8-2014).

L' unico documento, in grado di provare con “certezza giuridica” il buonesito della notifica a mezzo posta, è la cartolina di ricevimento dellaraccomandata. La relativa prova può essere fornita sino al momentodell'assunzione della causa a decisione, determinandosi altrimenti l'inammissibilità del ricorso per difetto di regolare notifica.

Il Codice del ProcessoAmministrativo vieta espressamente al giudice di pronunziarsi su domandeprocessuali contenute in atti introduttivi sui quali non sia statoadeguatamente provato il buon esito della notifica al destinatario (comma 3dell'art. 45); in sostanza la scelta del legislatore è stata quella diconsentire alla parte interessata di integrare, senza particolari limititemporali, la documentazione necessaria a comprovare la regolare instaurazionedel contraddittorio, fermo rimanendo però -come del resto è ovvio- che ai finidella decisione nel merito tale fondamentale condizione dovrà risultaresoddisfatta.

Questo sulla base della disciplina dettata dall'art. 45 del Codice del processoamministrativo, a mente del quale “1. Ilricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sonodepositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trentagiorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stessosi è perfezionata anche per il destinatario … 2. È fatta salva la facoltà dellaparte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto aldestinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfezionaper il notificante. 3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 ètenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui lanotificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di taleprova le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate. 4. Lamancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimentoimpugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza”.

2) Notificazione dei ricorsi contro le Amministrazioni dello Stato (Consiglio di Stato sezione III, sentenza n.03381/2014 del 4-7-2014).

La notificazione dei ricorsi nei confronti delleamministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesain giudizio delle stesse (art. 41 comma 3 c.p.a.)

La Giurisprudenza è ormai consolidata nelritenere l'inammissibilità del ricorso proposto nei confrontidell'Amministrazione statale che non sia stato ad essa notificato presso l'Avvocaturadello Stato, salvi gli effetti di sanatoria determinati dall'eventualecostituzione in giudizio dell'Amministrazione stessa, ai sensi della sentenzadella Corte cost. 26.6.1967 n. 97.

E' pertanto nulla la notificazione del ricorsogiurisdizionale effettuata presso la sede dell'organo, anziché presso l'ufficiodell'Avvocatura dello Stato competente. E questo ai sensi dell'art. 11 del r.d.n. 1611/1933; Tuttele citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale,nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che sisvolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agliarbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato pressol'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autoritàgiudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministrocompetente . Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono esserenotificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto hasede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato lasentenza. Le notificazioni di cui aicomma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura delloStato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.

La violazione di tale norma nonprevede per il ricorrente concessionedel beneficio della rimessione in termini ai fini di una nuova notificadell'appello, non sussistendo gli estremi dell'errore scusabile, alla streguadell'assenza di oggettive ragioni di incertezza sulla questione della sededell'Avvocatura dello Stato, cui notificare l'appello dinanzi al Consiglio diStato.

3) Notificazione dei ricorsi introduttivi e dei successi per motivi aggiunti,per pubblici proclami (TAR Sardegnasezione I sentenza n. 00680/2014 del1-8-2014).

La notificazione per pubblici proclami E' disciplinatadall'articolo 150 del codice di procedura civile.

Vi si ricorre quando la notificazionenei modi ordinari risulta particolarmentedifficile a causa del gran numero di destinatari, o per la difficoltà diidentificarli tutti.

E' autorizzata dal capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede,il quale dispone, con decreto, su istanza della parte interessata e sentito ilpubblico ministero, il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale delluogo ove si svolge il processo e la pubblicazione di un estratto dell'attonella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli Annunci Legali delle province doverisiedono i destinatari.

Per giurisprudenza consolidata, anche di questo T.A.R. (cfr. T.A.R.Sardegna, 12 giugno 2012, n. 611), è condizione di esistenza e validità dellamodalità eccezionale di notifica di cui trattasi, l'indicazione, oltre che deinominativi dei controinteressati, degli estremi del ricorso, del nome delricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di unsunto dei motivi di gravame (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 gennaio 2013, n.384; Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7135).

Il riferimento a quest'ultimo elemento, in particolare, deriva dallafunzione propria della notifica, che è quella di portare a conoscenza deldestinatario il contenuto dell'atto notificato, così da consentire allo stessodi scegliere se, ed eventualmente in quali termini, esercitare il propriodiritto di contraddire e difendersi in giudizio.

Non è sufficiente per il buon fine della notificazione la sempliceindicazione nella Gazzetta Ufficiale, dellerubriche dei motivi dedotti nei ricorsi introduttivi e nei motivi aggiunti,senza esplicitarne però il contenuto, seppure per estratto…

Deve, pertanto, ritenersi carente il requisito richiesto dallagiurisprudenza relativo all'indicazione del “sunto dei motivi” dedotti; efrustata la funzione propria della notifica, attesa l'impossibilità, per idestinatari della notifica nel caso concreto, di venire a conoscenza delcontenuto delle censure mosse agli atti impugnati e, per l'effetto, dielaborare un'eventuale scelta difensiva consapevole.

La notifica priva di tale requisito deve, quindi, considerarsi inesistenteed il ricorso introduttivo improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., per manncataintegrazione del contraddittorio nel termine assegnato.

4) Notifica del ricorso all' Autorità emanante e adalmeno un contro interessato (Consiglio di Stato -Sezione Terza-sentenza n. 04262/2014REG del Il14/08/2014).

La tutela di cui godono nell'ordinamento processuale i controinteressati (ad almeno uno dei quali deve essere a pena di inammissibilità notificato ilricorso ) è assicurata in ragione dellaposizione soggettiva ch'essi possono far valere, volta a sostenere l'attoamministrativo per gli effetti diretti che nella loro sfera giuridica abbiaespressamente inteso produrre l'atto stesso.

…La mancata notificazione del ricorso di primo grado nei confronti deicontrointeressati non può che comportarel'inammissibilità del ricorso stesso, non essendo la chiamata in giudizioavvenuta tempestivamente nei suoi confronti, secondo la regola dettatadall'art. 21, comma primo, della legge n. 1034 del 1971 ( ratione temporisapplicabile alla fattispecie ), poi tradotto nell'art. 42, comma 2, c.p.a.; néla finalità della prescritta notificazione risulta soddisfatta per effettodell'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti deicontrointeressati per ordine delgiudice, qualora la stessa intervenga quando ormai il termine decadenziale perl'impugnazione, entro il quale com'è noto il ricorso dev'essere notificato apena di decadenza all'autorità emanante e ad almeno uno dei controinteressati,era ampiamente trascorso.


Data: 19/08/2014 09:50:00
Autore: Gerolamo Taras