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Servitù di passaggio: Cassazione, lecito apporre un cancello per evitare intrusi.



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione seconda, sentenza n. 17550 del 1 Agosto 2014. Finoa che punto può essere sacrificato l'interesse delproprietario del fondo servente a favore del proprietario delfondo titolare di servitù di passaggio?

Il principio, applicato dalla Corte d'appello e convalidato dalla SupremaCorte (che ha rigettato il ricorso del titolare di servitù di passaggio) è il seguente: “in tema di servitù di passaggio, rientra neldiritto del proprietario del fondo servente l'esercizio della facoltàdi apportare modifiche allo stesso e apporvi un cancello per impedirel'accesso ai non aventi diritto, pur se dall'esercizio di talediritto possano derivare disagi minimi e trascurabilial proprietario del fondo dominante in relazione alle pregressemodalità di transito”.

Nel caso in oggetto laSuprema corte non ha ritenuto integrare fattispecie di attoemulativo l'installazione di un secondo cancello, da parte deltitolare del fondo servente, finalizzato a impedire l'intrusionenella proprietà da parte di terzi, se i comandi elettronici dellostesso sono stati consegnati a chi aveva diritto alla servitù di passaggio (avendo dunque quest'ultimo piena possibilità di gestione deimeccanismi di apertura e chiusura).

Il giudice del merito non hafatto altro che accertare, sulla base delle consulenze tecnicheacquisite in primo grado e in appello, che i potenziali disagiarrecati al proprietario del fondo titolare di servitù, in rapportoalle esigenze del proprietario del servente, sono in effetti minimi.

“Ove non venga dimostrato in concreto dal proprietario del fondodominante, al quale venga consegnata la chiave di apertura,l'aggravamento o l'ostacolo all'esercizio della servitù, questi puòprovvedere a rendere meno disagevole l'apertura del cancello”attraverso l'apposizione di altri meccanismi automatici di apertura echiusura, ad esempio a tempo. L'accertamento di tali modalitàspettano al giudice del merito, il quale, avendo motivato logicamentee compiutamente la propria decisione, non può essere sindacato insede di legittimità.

Data: 14/08/2014 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi