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Condominio: Cassazione, salvo accordi contrari, il pozzo luce si presume di proprietà comune



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione seconda, sentenza n. 17556 del 1 Agosto 2014.

Ilpozzo luce – denominato anche cavedio, chiostrino o vanella– se non diversamente stabilito a mezzo atto costitutivo delcondominio o attraverso accordi specifici tra proprietario originarioe successivi acquirenti, si presume di proprietà comune dellostabile. E' quanto ha confermato la Cassazione nella sentenza inoggetto, avallando il principio espresso dal giudice del meritosecondo il quale “il cavedio (…) cortile di piccoledimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamentadell'edificio comune, essendo destinato prevalentemente a dare aria eluce a locali secondari (quali ad esempio bagni, disimpegni, servizi)è sottoposto al medesimo regime giuridico del cortile, espressamentecontemplato dall'art. 1117, n. 1, cod. civ., tra i beni comuni, salvotitolo contrario”.

Il proprietarioesclusivo dell'unità abitativa – non importa se si trattadell'unico appartamento ad avere accesso diretto al pozzo luce –che rivendichi la proprietà esclusiva del pozzo luce dovràdimostrare idoneo “titolo contrario”, non essendosufficiente l'aver istallato opere entro detto perimetro (nellaspecie, una pilozza, uno scaldabagno e l'impianto di illuminazione)poiché lo stesso si presume di proprietà comune sino a provacontraria in quanto “l'utilità particolare che deriva da talicircostanze non è suscettibile di incidere sulla destinazione tipicae normale del bene, che è quella di dare aria e luce alle unitàimmobiliari di cui si compone l'edificio condominiale”. Inassenza di diversi accordi con il proprietario originario, ilcostruttore del bene, il giudice del merito ha correttamenterigettato la domanda.

Data: 20/08/2014 14:00:00
Autore: Licia Albertazzi