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Spese di lite: il giudice può ridurle se la causa è di particolare semplicità



Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942 (“Poteri del giudice nella liquidazione acarico della parte soccombente”), ilgiudice può correttamente ridurre la liquidazione delle spese di lite perle cause di particolare semplicità.

Lo ha affermato la sestasezione civile della Corte di Cassazione,con la sentenza n. 17014, depositata il25 luglio 2014, in una vicenda inerente l'impugnazione del decreto dellaCorte d'Appello che, accogliendo la domanda proposta dalla ricorrente contro ilMinistero della Giustizia, per il riconoscimentodell'indennizzo da mancato rispetto del termine ragionevole di durata delprocesso (iniziato nel 1994 e concluso nel 2009), condannava lo stesso Ministero a rifondere alla parte vittoriosa lespese di lite (liquidate in complessivi euro 555,00) applicando la riduzione prevista dall'art. 4, comma 2, della leggen. 794/1942 per le cause di particolare semplicità.

La ricorrente impugnava ildecreto per Cassazione chiedendone l'annullamento parziale, denunciando laviolazione degli artt. 4, l. n. 794/1942e 60, 5 comma, del r.d.l. n. 1578/1933, stante la carenza assoluta di motivazione della riduzione delle spese legali.

Per la Cassazione ladoglianza è infondata, essendo, invece, condivisibile l'operato della Corte d'Appelloche, richiamando la giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n. 949/2010), ha fatto corretta applicazione delle normeindicate, giustificando la decurtazione delle spese “in ragione della particolare semplicità della lite”.

Per questi motivi, la Corteha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente anche alla rifusione dellespese di lite in favore del Ministero della Giustizia.

Data: 07/08/2014 19:40:00
Autore: Marina Crisafi