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Assegno mantenimento: il mancato versamento è reato e si procede d'ufficio. Non serve la querela



L'inadempimentodell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento, sanzionato dall'art. 12-sexies della legge suldivorzio (n. 898/1970), è procedibile d'ufficio e non a querela di parte.Lo ha chiarito la Corte di Cassazione(VI sezione penale) con sentenza n.34181 dell'1 agosto 2014.

Annullandola sentenza del tribunale di Bergamo che dichiarava il non luogo a procederenei confronti di un imputato per il reato ex art. 570, commi 1 e 2, n. 2, codice penale,e accogliendo il ricorso del procuratore generale della Repubblica presso laCorte d'appello di Brescia, la S.C. ha spiegato preliminarmente che “in tema di reati contro la famiglia, la violazione degli obblighi di naturaeconomica posti a carico del genitore separato, cui si applica ladisposizione dell'art. 12-sexies della I. 10 dicembre 1970, n. 898, stante ilrichiamo operato dalla previsione di cui all'art. 3 della l. 8 febbraio 2006,n. 54 (recante disposizioni in materia di separazione dei genitori eaffidamento condiviso dei figli), riguardal'inadempimento dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli (minorennie maggiorenni), dovendosi escludere invece l'inadempimento di analogo obbligoposto nei confronti dei coniuge separato, cui è applicabile la tutela giàpredisposta dall'art. 570 cod. pen.”.

Suquest'assunto, la Corte ha, quindi, sancito che è ius receptum nella stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.SS.UU. n. 23866/2013), il principio secondo cui l'indicata fattispecie di cuiall'art. 12-sexies “è procedibiled'ufficio e non a querela della persona offesa, e punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsionedell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in favore dei figli,senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi”.

Data: 11/08/2014 16:00:00
Autore: Marina Crisafi