Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

E' reato non rispettare la sospensione di una delibera assembleare disposta dal Giudice



Luana Tagliolini

Le sentenze con cui il giudicesospende le delibere assembleari devono essere rispettate dall'amministratore:atteggiamento che sembrerebbe ovvio, ma non è così.

Di recente la Corte di Cassazione (Sez. Penale VI, sent. n. 33227 del 28/07/2014) ha confermato la punibilità per un amministratore reo di non averrispettato due provvedimenti di sospensione di due delibere assembleari, per il reato di cui all'art. 388 co. 2 cod. pen.

Ed invero, un amministratore di condominio, di fronteall'impossibilità di porre in esecuzione due delibere assembleari (sospese dalGiudice civile nell'attesa che terminasse la causa avente ad oggetto la lorovalidità), aveva messo in esecuzione una terza e successiva delibera che, purparzialmente diversa dalle prime due (aventi ad oggetto la realizzazione dialcuni garages), contemplava l'esecuzione di lavori in parte identici a quellisospesi dal Giudice di prime cure (sradicamento di alcuni alberi ad alto fusto).

Questa condotta, secondo laCassazione, integra gli estremi del reato contemplato dall'art. 388 co. 2 cod.pen., che punisce chi "eludel'esecuzione di un provvedimento del giudice", ossia contravvieneall'obbligo impartito dall'autorità giudiziaria.

Il reato può commettersi sia conuna condotta omissiva (ossia omettendo di fare quel che è stato imposto),sia con una commissiva(cioè facendo quel che è stato vietato).

La Corte non ha ritenutosoddisfacente le giustificazioni addotte dall'amministratore il quale hasostenuto che egli, eseguendo la terza delibera non impugnata che non contenevalo stesso identico contenuto delle precedenti contestate, stesse svolgendo il proprio compito.

A dire dei giudici dilegittimità, anche se parzialmente difforme dalle precedenti sospese, la terzadelibera era ineseguibile poichécontemplava (anche) i lavori previsti in quelle contestate: se infatti vi è incorso un giudizio concernente la validità di una delibera assembleare (giudiziodurante il quale è stata disposta la sospensione della delibera stessa) bisognaattendere l'esito di quel giudizio e, nel frattempo, rispettare l'ordinanza disospensione, indipendentemente dalle valutazioni fatte dall'amministratore edall'emanazione di una successiva delibera dello stesso tenore.

Inoltre, sottolinea laCassazione, l'atteggiamento che evidenzia la volontà dell'amministratore dieludere il provvedimento di sospensiva emanato dal Giudice e di aggirarel'ostacolo posto dalle due sospensioni giudiziali precedenti, è appalesato dalla “fulminea predisposizione di un contrattodi appalto, dalla convocazione della nuova assemblea condominiale, e dalrapidissimo avvio dei lavori, dall'irreparabile abbattimento degli alberidifesi dai condomini di minoranza, il tutto senza nemmeno attenderel'imminentissima escussione a chiarimenti del consulente" (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 33227 del 28/07/2014).

In sostanza,concludono i giudici, "nonspetta all'amministratore ed ai condomini di maggioranza celebrare da soli espingere in fase esecutiva il giudizio sulla integrazione della fattispecie…... e comunque non spettava loro una revoca di fatto del provvedimento sospensivo"(sent. n. 33227 cit.).

Data: 06/08/2014 09:30:00
Autore: Luana Tagliolini