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Gratuito patrocinio: Cassazione, per il computo del reddito non si considerano i figli non conviventi anche se fiscalmente a carico



L'art. 76, comma2, del d.p.r. n. 115/2002 prevede che, ai fini dell'ammissione al beneficio delgratuito patrocinio, il reddito computabile è quello risultante dalla sommatoria dei redditi conseguiti, nelperiodo, da ogni componente del nucleofamiliare, compreso il richiedente, sul presupposto che lo stesso conviva con il coniuge o gli altrifamiliari e non che sia fiscalmente a loro carico, vivendo tuttavia separatamente;tale status infatti non è coincidentecon quello che assume rilievo per l'ammissione e il mantenimento del beneficio.

Lo ha affermatola Corte di Cassazione (IV sezionepenale), con la sentenza n. 33428depositata il 29 luglio 2014, accogliendo il ricorso di un soggetto controla decisione del tribunale di Padova che, su istanza dell'Agenzia delleentrate, revocava il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese delloStato. Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, il soggetto era fiscalmente acarico dei genitori e il cumulo del reddito complessivo, del nucleo familiare,superava pertanto quello compatibile con il beneficio del gratuito patrocinio.L'uomo ricorreva per Cassazione eccependo di non vivere più all'interno delnucleo familiare dei genitori da anni.

La Cassazione gliha dato ragione. Secondo gli Ermellini, infatti, a differenza delle norme tributarie che conferiscono rilievoall'incidenza del peso determinato dal familiare sul contribuente dichiarante,ancorché non convivente, il patrocinio aspese dello Stato individua, invece, quale requisito per l'ammissione ilreddito rapportato allo stato di convivenza. È la convivenza, pertanto, la“condizione fattuale che determina perciascun familiare la possibilità di fare affidamento non solo sul propriopersonale reddito, ma anche su quello degli altri familiari conviventi” haricordato la Corte, per cui “la nozionerilevante ai fini dell'ammissione e della conservazione del beneficio non èquella di familiare a carico, bensì quella di familiare convivente”.

Data: 17/08/2014 14:20:00
Autore: Marina Crisafi