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Bonus prima casa: Cassazione, fruibile solo una volta, anche in caso di rinuncia



Due coniugiacquistano un immobile usufruendo del bonusfiscale per la prima casa. Dopo 15 anni si accorgono di aver fruitoindebitamente del beneficio e presentano rinunciaal Fisco chiedendo di sanare le irregolarità. Pagate le relative sanzioni,subito dopo acquistano un altro immobilee fanno nuova domanda per leagevolazioni prima casa, ma l'Agenzia delle Entrate annulla in autotutela ilprovvedimento di revoca delle agevolazioni sul primo immobile e recupera l'Ivasul secondo acquisto agevolato.

È questa la vicendaportata all'attenzione della SupremaCorte che, con la sentenza n. 17294del 30 luglio 2014, nega il bisdel bonus ai due coniugi, avallando l'operato dell'amministrazione finanziaria.

Richiamando laprecedente giurisprudenza sull'argomento (Cass. n. 8784/2000; 229/2003;21671/2011), la Cassazione ha affermato, infatti, che “non è possibile fruiredell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa, previa rinuncia aun precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina,in conseguenza del divieto direiterazione interna derivante dalla legge e dal carattere negoziale, nonrevocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler usufruiredel beneficio”.

Né può assumere rilievo, secondo la Corte,con “l'inaccessibile rinuncia a unbeneficio già fruito da circa un quindicennio”, la buona fede del contribuente, il quale ha rinunciatoall'agevolazione ottenuta indebitamente, né il fatto che il Fisco inizialmenteha dato corso alla sua richiesta, poiché l'atto impositivo, una volta annullatoper autotutela cessa immediatamente di avere efficacia; lo stesso, inoltre, nonè impugnabile o censurabile, sia per la discrezionalità di cui è connotatal'attività di autotutela, sia per la mancanza di un generale interesse perl'amministrazione.

In definitiva, la S.C. ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti anche alpagamento delle spese di giudizio.

Data: 13/08/2014 12:00:00
Autore: Marina Crisafi