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“Due per mille” ai partiti: pubblicato il decreto attuativo



Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale(n. 162 del 15 luglio 2014) del decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2014, sono statefissate le modalità per la definizionedella contribuzione volontaria ai partiti politici, attraverso la destinazionedel 2 per mille dell'irpef, a seguito dell'abolizionedei finanziamenti pubblici diretti disposta dal d.l. n. 149/2013 (convertito dalla l. n. 13/2014).

In virtù di quanto stabilito dall'art. 1del decreto, i soggetti beneficiari dellesomme sono rappresentati dai partitipoliticiinclusi dalla Commissionedi garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti”,nell'elenco trasmesso all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 10, comma 3,del d.l. n. 149/2013, entro il 9 gennaio di ogni anno.

L'art. 2 stabilisce che, a partire dall'annofinanziario 2014 (con riferimento al precedente periodo d'imposta), ciascun contribuente può effettuare lascelta di destinare il due per milledella propria imposta sul reddito delle personefisiche alfinanziamento di un partito politico, all'attodella presentazione della dichiarazione dei redditi. Per coloro che sono esoneratidall'obbligo di dichiarazione, la scelta può essere effettuata mediante compilazionedi una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso dallaCommissione all'Agenzia delle Entrate.

La scelta è compiuta apponendo la firma in uno degli appositiriquadri che recano la denominazione deipartiti politici aventi diritto, secondo un modello approvato annualmente daldirettore dell'agenzia delle entrate, mentre dal'esercizio finanziario 2015, èprevista la predisposizione di un modello di scheda unica per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'Irpef.Il comma 4 dell'art. 2 sottolinea che ad ogni contribuente èconsentita un'unica sceltaper la destinazione del due per mille, espressa con l'apposizione di una solafirma nell'apposito riquadro, pena la nullità della scelta effettuata.

Le modalità del riparto delle quote del due per mille agli aventi dirittosono disciplinate nel successivo art. 3, mentre l'art. 5 del decreto si occupa digarantirela pubblicità e la trasparenza del procedimento, prevedendo che entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello delledichiarazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul propriosito istituzionale l'elenco dei soggetti aventi diritto e l'indicazionedelle rispettive somme erogate.Infine, l'art. 6 del decreto contiene le disposizioni a tutela dellariservatezza delle scelte preferenziali effettuate dai contribuenti.

Vai al testo del provvedimento: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2014

Data: 28/07/2014 16:00:00
Autore: Marina Crisafi