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Tentata estorsione: per l'aggravante non è necessaria l'esistenza dell'associazione per delinquere, basta il "metodo mafioso"



In tema dicircostanze aggravanti, è configurabile il reatodi tentata estorsione aggravata ex l. n. 203/1991, quando alla condottadell'agente sia ricollegabile il c.d. “metodomafioso” che non sussiste soltanto quando vi è la presenza di un'associazioneper delinquere alla base dell'azione, ma anche quando le violenze o le minacceassumono “veste tipicamente mafiosa”.

È quanto hastabilito la Corte di Cassazione (I sezione penale) con sentenza n. 29010 del 4 luglio 2014, in una vicendariguardante due imputati del delitto di tentata estorsione aggravata ex art. 7l. n. 203/1991.

I legali dei dueimputati ricorrevano per Cassazione,impugnando la sentenza della Corte d'Appello di Messina - che in parzialeriforma della condanna pronunciata dal GUP del Tribunale messinese, confermavala colpevolezza dei due, in concorso tra loro e altri imputati minorenni, inordine al delitto di tentata estorsione aggravata, rideterminando la pena,rispettivamente, in sei e quattro anni di reclusione e 2.000 euro di multadeducendo erronea applicazione dellalegge penale e motivazione apparente con riferimento alle circostanzeaggravanti, per insussistenza del metodomafioso, caratterizzato da “condottaidonea a determinare assoggettamento ed omertà, evocando forze intimidatriciderivanti dal vincolo associativo”.

I giudici dipiazza Cavour, invece, ritenute lecensure infondate e le sentenze di merito conformi ai principi affermatidalla stessa giurisprudenza di legittimità, hanno rigettato il ricorso.

Considerato,infatti, che per la “configurabilità dell'aggravantedell'utilizzazione del "metodo mafioso" non è necessario che siastata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere,essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamentemafiosa”, per la S.C., i giudici di merito correttamente hanno evidenziatoche il comportamento degli imputatiavesse “tutte le caratteristiche della più classica azione di tipo mafioso”, talida ingenerare nella vittima “ilconvincimento che la minaccia provenisse da un soggetto appartenente ad unsodalizio mafioso o comunque da parte di chi si avvaleva di modalità mafiose”.

Data: 25/07/2014 10:00:00
Autore: Marina Crisafi