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Il termine di 120 giorni previsto per l' esecuzione forzata nei confronti della Pubblica amministrazione non è estensibile al giudizio di ottemperanza



di Gerolamo Taras - La Pubblica Amministrazionenon può arrogarsi un ulteriore termine di 120 giorni (previsto dall' art. 14 D.L. n. 669/1996) in aggiunta a quello assegnatole dall' art. 90 R.D. n.642/07 per ottemperare alle decisionidegli organi giurisdizionali, ritardandocosì ingiustificatamente le legittime aspettative dei cittadini.

Il termine per lapresentazione dei ricorsi per l' adempimento dell' obbligo della pubblicaAmministrazione di uniformarsi ai provvedimenti definitivi della Magistratura èstabilito, infatti, dall'art. 90 R.D. n. 642/07. Il ricorso non può essere propostoprima che siano trascorsi trenta giorni da quello in cui l'autorità amministrativa è stata messain mora per provvedere. Quindi l'Amministrazione ha tutto il tempo per ragionare sulle modalità con le qualiottemperare i provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria. Senza contare poi cheil Giudice Amministrativo assegna un ulteriore termine per provvedere, allascadenza del quale, nel caso di ulteriore inadempimento, interverrà uncommissario ad acta appositamente nominato.

Secondo alcuni Tribunali Amministrativi Regionali, (in questocaso TAR TOSCANA - SEZIONE I, sentenza n. 01166/2013) il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, dicui all'art. 14 co. 1 del D.L. 669/1996, integra una condizione relativa aqualsiasi tipo di azione esecutiva intentata nei confronti della P.A.

Per il Consiglio di Stato -Sezione Quarta, sentenza N. 02785/2014 del 29/05/2014- non esiste alcuna esigenza,meritevole di tutela da parte dell' ordinamento, perche le due norme sicombinino tra loro, disponendo un termine più lungo a favore della PubblicaAmministrazione per l' adempimento degli obblighi scaturenti da sentenzedefinitive.

Peril Giudice di Appello, il mancato rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni, dicui all'art. 14 co. 1 del D.L. 669/1996, non può costituire una condizione relativa all'azioneesecutiva intentata nei confronti della P.A.

L'art. 14 comma 1° D. L. n. 669/96 riguarda, infatti, leprocedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitraliaventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di sommedi danaro che devono essere completate dalle amministrazioni dello Stato e degli entipubblici non economici entro il terminedi centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di taletermine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nè allanotifica di atto di precetto”.

“La norma in esame, avente ad oggetto la previsione di un termine dilatorioper la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti degli enti pubblici noneconomici, concerne le sole fattispecie di esecuzione forzata disciplinate dalcodice di procedura civile come si evince dall' inequivoco riferimento, ivicontenuto, all' “esecuzione forzata” e all'“atto di precetto”.

Secondo il Consiglio di Stato “Non risulta inveropossibile l'estensione per analogia dell'art. 14 D.L. n. 669/96 al giudizio diottemperanza che si svolge davanti al Giudice Amministrativo”.

Infatti, la “ratio”del divieto previsto dalla disposizione in esame deve essere individuatanell'esigenza di accordare alle amministrazioni statali e agli enti pubblicinon economici, attraverso il differimento dell'esecuzione, uno “spatiumadimplendi” per la preparazione dei mezzi finanziari occorrenti al pagamentodei crediti azionati al fine di evitare la paralisi dell'attivitàamministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando intal modo l'interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello,generale, ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

Questa finalità, sempre secondo i Giudici dellaSezione, è garantita, senza alcunbisogno di estendere l'ambitoapplicativo dell'art. 14 D.L. n. 669/96, dalle peculiarità proprie del giudiziodi ottemperanza, ed in particolare:

a) dalla previa messa in mora, prevista dall'art. 90R.D. n. 642/07, mediante atto giudiziario notificato contenente un terminedilatorio di almeno trenta giorni (maggiore rispetto a quello di dieci giorniprevisto per il precetto dall'art. 480 c.p.c.);

b) dalla successiva comunicazione del ricorso, daparte della Segreteria del Giudice, all'Amministrazione inadempiente, ai sensidell'art. 91 del R.D. n. 642/07, per le eventuali osservazioni che possonoessere depositate entro venti giorni dalla ricevuta comunicazione;

c) dall'inesistenza di un atto equivalente alpignoramento idoneo a sottrarre immediatamente, per effetto del vincolo ad essoconnesso, beni o denaro dalla disponibilità dell'amministrazione;

d) dal fatto che solitamente la sentenza che concludeil giudizio di ottemperanza assegna all'amministrazione un ulteriore termineper provvedere scaduto il quale interviene, in via sostitutiva, un commissarioad acta.

“A ciò si aggiunga che, anche da un punto di vistaformale, l'estensione analogica dell'art. 14 D.L. n. 669/96 appare preclusa, invirtù dell'art. 14 delle preleggi (che sancisce l'inapplicabilità delle leggieccezionali “oltre i casi e i tempi in esse considerati”), dalla sua natura dinorma derogatoria del principio generale di responsabilità del debitore perl'adempimento delle sue obbligazioni previsto dall'art. 2740 c.c. (per lanatura di principio generale della responsabilità del debitore cfr. Cass. civ.,sez. lav., 8 ottobre 1996 n. 8789)”.

Data: 17/07/2014 10:00:00
Autore: Gerolamo Taras