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Due mogli e una pensione di reversibilità: per la Cassazione va divisa secondo criteri di equitativi



Un matrimoniodurato 36 anni e concluso con un divorzio nel 2005 e con l'erogazione di unassegno mensile di mantenimento. Una secondaunione, iniziata nel 2005 e conclusa nel 2010 a seguito del decesso del de cuius, ma cominciata molti anni prima(nel 1991) con una convivenza moreuxorio. Una pensione direversibilità contesa tra la prima e la seconda moglie che chiedeva unaripartizione più favorevole data la lunga convivenza prematrimoniale.

È questa la fattispecie sulla quale la Cortedi Cassazione è stata chiamata apronunciarsi, con sentenza n. 14793 del30 giugno scorso, decidendo sulla base dell'interpretazione dell'art. 9 della legge n. 898/1970.

In particolare ha affermato la Corte, dettadisposizione “che prevede il criterio temporale della durata formale delrapporto matrimoniale ai fini della ripartizione del trattamento direversibilità fra ex coniuge titolare di assegno divorzile e coniuge superstite”va interpretata nel senso che “il giudicedel merito ha la possibilità di applicare correttivi di tipo equitativo,tra i quali la durata della convivenzaprematrimoniale e le condizioni economiche delle parti interessate, al finedi evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per ilmantenimento del tenore di vita cui era preordinato l'assegno di divorzio ed ilsecondo sia privato dei mezzi necessari per la conservazione del tenore di vitache il de cuius gli aveva assicurato in vita. La ponderazione in concreto dei diversi parametri rientra nelprudente apprezzamento del giudice delmerito, fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione delcriterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimentoalla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali”.

Data: 08/07/2014 16:55:00
Autore: Marina Crisafi