La revoca dell'assegnazione della casa familiare può far aumentare l'assegno Silvia Pascucci - 30/03/24  |  TFR coniuge divorziato: presupposti, importo ed esclusioni Matteo Santini - 25/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: inammissibilità dell'azione giudiziaria di accertamento in via preventiva dei comportamenti illeciti dei dipendenti



La Corte diCassazione, con sentenza n. 14756 del 30 giugno 2014,ha affermato - in merito all'ipotesi in cui l'azionedi accertamento viene proposta, in via preventiva, al fine di verificare se ilcomportamento tenuto dal lavoratore sia talmente grave da ledere l'elementofiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro e, conseguentemente, idoneoa giustificare il licenziamento - che "l'interesse ad agire, previstoquale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizioneche consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelleoggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nellarimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di undeterminato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivoderivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciòche senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe undanno, sicché esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo intal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo agiuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece conseguentemente esclusoquando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima oaccademica di una questione di diritto in vista di situazioni future omeramente ipotetiche".

Il caso presoin esame dalla Suprema Corte riguarda una società che proponevaricorso al Tribunale per sentir dichiarare che il comportamento tenuto dailavoratori - consistito nell'avere presentato n Procura un esposto con il qualeerano stati evidenziati fatti penalmente rilevanti a carico della società e deisuoi amministratori per fraudolento ottenimento e utilizzazione della CGIS, conampia diffusione della notizia presso l'opinione pubblica e con conseguentediscredito e pregiudizio all'immagine e alla reputazione della società -costituiva notevole inadempimento dei doveri di lealtà e fedeltà verso ildatore di lavoro e si configurava quale motivo soggettivo di licenziamentodisciplinare.

La Corte d'Appello riteneva che "ilgiudice adito non poteva valutare, in via preventiva, la condotta dei lavoratorial fine di giustificare un successivo licenziamento; che l'azione propostadalla società finiva per delegare all'autorità giudiziaria la"scelta" dell'esercizio del potere disciplinare; che la domanda nonera giustificata da una esigenza di certezza giuridica, atteso che l'esitonegativo della stessa lasciava tra le parti del rapporto le "cose"assolutamente allo stesso punto in cui erano prima dell'adizione del giudice,in ragione del fatto che l'incertezza circa gli esiti concreti del rapporto venivasciolta a seguito della successiva determinazione assolutamente discrezionaledel datore di lavoro; che non era consentito alla parte chiederesostanzialmente un "parere giuridico" prima di intraprendere l'azionegiudiziaria".

Poiché latutela giurisdizionale è tutela di diritti - si legge nella sentenza - ilprocesso, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essereutilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non diper sé, per gli effetti possibili e futuri. "Pertanto non sono proponibiliazioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma checostituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di undiritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nellafunzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimentinon sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atticontrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulladomanda principale di tutela del diritto."

Correttamentela Corte di merito ha ritenuto che la domanda proposta dalla società non eragiustificata da una esigenza di certezza giuridica, atteso che l'esito delgiudizio non risolveva la questione controversa, essendo rimessa allasuccessiva determinazione assolutamente discrezionale del datore di lavoro l'eventualitàdi promuovere un successivo giudizio. Non era inoltre possibile valutare, invia preventiva, la condotta dei lavoratori al fine di giustificare unsuccessivo licenziamento né era consentito alla parte chiedere sostanzialmenteun "parere giuridico" prima di intraprendere l'azione giudiziaria.

Data: 03/07/2014 12:30:00
Autore: L.S.