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Cassazione: Il controllore del treno rimprovera in pubblico? Commette reato di ingiuria



Ilpubblico ufficiale che rimproverapubblicamente un cittadino per la violazione di una norma commette reato di ingiuria. A sancirlo è laquinta sezione penale della Corte di Cassazione,con sentenza n. 26396 del 18 giugno 2014,in una vicenda riguardante un addetto al controllodei biglietti ferroviari, imputato del reato di cui all'art. 594, 1° e 4° comma, c.p., per averammonito, in presenza degli altri passeggeri del treno, un utente che non avevapagato il biglietto, non limitandosi ad applicare la sanzione della multaprevista per l'illecito perpetrato.

Considerando“apodittica e intrinsecamente contraddittoria”la motivazione del Giudice di Pace, il quale, pur avendo dato atto dellacondotta offensiva, escludeva la sussistenza del reato per l'assenza diriscontri alle affermazioni della persona offesa e della consapevolezza delprevenuto di lederne la dignità, pervenendo ad una sentenza assolutoria, laS.C. ha ravvisato, innanzitutto, violazionedell'art. 192 c.p.p., risultando disattesolo stesso indirizzo della giurisprudenza di legittimità sul valore probatorio delle dichiarazioni dellapersona offesa del reato.

Inordine alla censura inerente l'erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 594 c.p., la Corte ne ha ribadito lafondatezza, affermando che l'ingiuriaè figura giuridica caratterizzata dal dologenerico e riguarda ogni espressione lesiva della dignità e dell'onore dellapersona”.

Pertanto,la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, disponendo rinvio al Giudicedi Pace per nuovo esame.

Data: 03/07/2014 15:30:00
Autore: Marina Crisafi