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Scherzo telefonico notturno? Per la Cassazione si può configurare il reato di minaccia



Una telefonatanel cuore della notte, anche se ricondotta ad una goliardata di cattivogusto, integra il reato di minaccia poichétrattasi di condotta idonea ad intimidire una persona normale. Così ha statuitola quinta sezione penale della Cassazione,con sentenza n. 25772 del 16 giugno 2014,in una vicenda che ha visto protagonista un minore, imputato del reato di minacciaeffettuata per telefono, in orario notturno, presso il numero dell'abitazionedella parte offesa.

Non ravvisando i presupposti per la declaratoria diirrilevanza del fatto, data la mancanza dei requisiti di occasionalità edepisodicità, il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta dichiarava non luogo a procedere per concessione delperdono giudiziale. Proposto ricorso per cassazione, la difesa sostenevache il fatto era riconducibile ad una mera goliardata notturna, mossa dallospirito di emulazione dei film horror, “nonpotendosi diversamente qualificare la minaccia riferita alla presunta esistenzadi una setta satanica in Caltanissetta, con la minaccia “morirai entro settegiorni”.

Di diverso avviso, la Cassazione,condividendo la statuizione del tribunale, ha affermato che per il reato di minaccia “trattandosi di reato di pericolo, non èrichiesta la concreta intimidazione della parte offesa, ma la comprovata idoneità della condotta adintimidire una persona normale”.

Pertanto, nel caso di specie, secondo laS.C., il fatto non riveste i caratteridella goliardata giovanile, bensì di una condotta idonea, attraverso ilmale minacciato, ad intimidire la vittima, incidendo potenzialmente nella sferadella sua libertà psichica, indipendentemente dai motivi che hanno indotto l'autoredel reato ad effettuare la telefonata. Né può rilevare la presunta episodicità,poiché, alla luce della portata offensiva del fatto, della sua rilevanzasociale e delle esigenze educative del minore, nonché dei fatti successivi allacommissione del reato, è ravvisabile, invece, una condotta sostanzialmenterecidivante. Per questi motivi, la Corte ha confermato il “perdono giudiziale”e rigettato il ricorso.

Data: 02/07/2014 10:20:00
Autore: Marina Crisafi