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E' insanabile la nullità del ricorso causata dalla mancanza della procura speciale del difensore.



di Gerolamo Taras - Nel processo amministrativo il ricorso deve contenere la sottoscrizione del ricorrente, se esso stain giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questocaso, della procura speciale.

Ai sensidell' art. 40 comma 1 lettera g)codice processo amministrativo, il mandatoal difensore deve essere conferito con procura speciale rilasciata in dataantecedente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore. Se ilricorso è stato, invece, sottoscritto soltanto dal difensore al quale larappresentanza sia stata conferita con una procura generale alle liti e non conmandato speciale, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per difetto divalida rappresentanza tecnica, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) - sentenza n.06787/2014 del 26/06/2014 - “il profilo inerente l'esistenza di una validarappresentanza tecnica costituisce questione preliminare rispetto a quellainerente la giurisdizione, la quale ultima presuppone la costituzione di unvalido rapporto processuale, precluso dalla nullità del ricorso, la quale vaquindi esaminata con priorità rispetto ad altre questioni, anche digiurisdizione”.


Il TAR Lazio, conriferimento alla necessità della procura speciale del difensore ai finidell'ammissibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo, ha rilevato chela Corte Costituzionale con la sentenza n. 82 del 1996 ha dichiarato infondatala questione di legittimità dell'art. 19 della legge n. 1034 del 1971 nellaparte in cui non consente, nel processoamministrativo, l'assistenza a mezzo di procura generale alle litievidenziando, tra l'altro, che “non esiste affatto un principio(costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità di regole processualitra i diversi tipi di processo, rispettivamente davanti alla giurisdizionecivile e alla giurisdizione amministrativa o alle giurisdizioni specialisopravvissute, potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsisulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo diconfigurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio(sentenza n. 191 del 1985), anche in relazione all'epoca della disciplina ealle tradizioni storiche di ciascun procedimento, avuto riguardo, nella specie,al fatto che il processo amministrativo è strutturato come processoprevalentemente di impugnazione”.

Insanabilità della causa di nullità. Secondo i Giudici lanullità del ricorso giurisdizionale sottoscritto dal difensore, munitoesclusivamente di procura generale alle liti e privo del prescritto mandatospeciale, non può essere sanata dalla successiva costituzione della parte intimata, inapplicazione dell'art. 17, comma 3, del R.D. n. 642 del 1907 (secondo il quale“la comparizione dell'intimato sana la nullità e l'irregolarità, salvo idiritti acquisiti anteriormente a tale costituzione”).

E questononostante parte della Giurisprudenza abbia affermato l'applicabilità di tale disposizione nel processoamministrativo per gli effetti dell'art.39 cod. proc. amm. (secondo il quale, per quanto non disciplinato dal codicedel processo amministrativo “si applicano le disposizioni del codice diprocedura civile, in quanto compatibili o espressione di principigenerali”)…La norma riguarda i vizi delcontenuto del ricorso e trovaapplicazione per il caso di omessaindicazione nel ricorso della data del mandato speciale, ma non per le ipotesiin cui manchi il mandato speciale. Infatti “il mandato speciale non siconfigura come un mero elemento costitutivo del ricorso, bensì come un negozioautonomo, attraverso il quale viene indefettibilmente conferita larappresentanza tecnica nel processo amministrativo, dovendo tenersi distinto ildovere del ricorrente di conferire il mandato speciale in data antecedente allasottoscrizione del ricorso da parte del difensore, dal dovere del difensore diindicare nel ricorso la data del mandato speciale (dovere sancito dall'art. 6,n. 4, del R.D. n. 642 del 1907 per il caso di ricorso sottoscritto soltanto daldifensore)”.


Ma la nullità,determinata dalla mancata sottoscrizione del ricorso da parte del difensore nonviene sanata neanche con l' aiuto dell'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. (neltesto risultante dalla modifica di cui alla legge n. 69 del 2009), secondo ilquale, “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o diautorizzazione ovvero un vizio chedetermina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alleparti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spettala rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarieautorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per larinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processualidella domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.

La regolaenunciata dall' l'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. “non appare essereespressione di principi generali, perché la Corte Costituzionale nella giàrichiamata sentenza n. 82 del 1996 ha evidenziato che la regola - tipica delprocesso amministrativo - che impone il conferimento del mandato speciale primadella sottoscrizione del ricorso da parte del difensore è connessa “al fattoche il processo amministrativo è strutturato come processo prevalentemente diimpugnazione”.

Inoltre, continuano i Giudici, la citata disposizionenon appare compatibile con le regole proprie del processo amministrativo e,sopratutto, con la regola generale (tipica del processo di impugnazione) oggiposta dall'art. 41, comma 2, cod. proc. amm. (che recepisce l'art. 21, comma 1,della legge n. 1034 del 1971), la quale prevede un termine decadenziale per lanotifica del ricorso, il che presuppone - come innanzi evidenziato - che ilmandato speciale sia già stato conferito al difensore.


Scusabilità dell' errore. L' errore sulla necessità della procura speciale del difensore non puòessere riconosciuto neanche quale errore scusabile ai sensi dell'art. 37 cod. proc. amm. inquanto:

a) secondo lagiurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Ad. Plen., 9 agosto 2012, n.32), nel processo amministrativo larimessione in termini per errore scusabile costituisce un istituto di carattereeccezionale, perché deroga al principio fondamentale di perentorietà deitermini d'impugnazione, per cui l' art. 37 cod. proc. amm. deve essereconsiderato norma di stretta interpretazione;

b) il consolidatoorientamento giurisprudenziale sulla necessità del mandato speciale perl'attribuzione del potere di rappresentanza processuale esclude la presenza di “oggettive ragioni diincertezza” sulla questione di diritto.

Data: 01/07/2014 10:00:00
Autore: Gerolamo Taras