Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Corte di Giustizia: gravidanza e perdita della qualità di 'lavoratore'



La Corte diGiustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 19 giugno 2014 nella causaC-507/12, ha affermato che "l'articolo 45 TFUE deve essere interpretatonel senso che una donna, che smetta di lavorare o di cercare un impiego a causadelle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e alperiodo successivo al parto, conserva la qualità di "lavoratore" aisensi di tale articolo, purché essa riprenda il suo lavoro o trovi un altroimpiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita di suo figlio.".

Il caso presoin esame dalla Corte vede come protagonista una cittadina francese giunta il 10 luglio 2006 nel Regno Unito, ove ha lavorato dal 1°settembre 2006 al 1° agosto 2007 essenzialmente come insegnante ausiliaria. Nel2008, la lavoratrice rimane incinta e quasi al sesto mese di gravidanza abbandonal'impiego in quanto troppo faticoso. Qualche giorno dopo, non avendo trovato unlavoro più adatto al suo stato di gravidanza, presenta una domanda di indennità integrativa del reddito che però vienerespinta in quanto la cittadina aveva perso la qualità di lavoratore. Il 21agosto 2008, ossia tre mesi dopo la nascita prematura di suo figlio, la sig.ra riprendevail lavoro.

La Corte - nel ricordare che, secondo giurisprudenzacostante, la nozione di "lavoratore", ai sensi dell'articolo 45 TFUE,in quanto definisce l'ambito di applicazione di una libertà fondamentaleprevista dal Trattato FUE, deve essere interpretata estensivamente - haaffermato che ogni cittadino di uno Stato membro, indipendentemente dal suoluogo di residenza e dalla sua cittadinanza, che si sia avvalso del diritto alla libera circolazione deilavoratori e abbia esercitato un'attività lavorativa in uno Stato membro diverso da quello di residenza,rientra nella sfera di applicazione dell'articolo 45 TFUE.

Nella fattispecie - silegge nella sentenza - "la sig.ra ha svolto attività subordinate nelterritorio del Regno Unito, prima dicessare di lavorare, meno di tre mesi prima della nascita di suo figlio, a causa delle limitazioni fisiche collegate alleultime fasi della gravidanza e al periodo immediatamente successivo al parto. Senza averlasciato il territorio di tale Stato membro durante il periodo di interruzione della suaattività professionale, essa ha ripreso a lavorare tre mesi dopo la nascita di suo figlio.

Orbene, la circostanza che dette limitazionicostringano una donna a cessare di esercitare un'attività subordinata durante il periodonecessario al suo ristabilimento non è, in linea di principio, idonea a privare tale persona dellaqualità di "lavoratore", ai sensi dell'articolo 45 TFUE.".

Data: 26/06/2014 11:00:00
Autore: L.S.