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Cassazione lavoro: il giudice non può sostituirsi alla valutazione del datore di lavoro per l'avanzamento in carriera



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione lavoro, sentenza n. 13863 del 18 Giugno 2014. Intema di avanzamento di carriera del lavoratore dipendente, seil contratto collettivo nazionale di riferimento stabilisce che essoè subordinato al possesso di determinati requisiti valutatidiscrezionalmente dal datore di lavoro, può il giudicesostituirsi alla valutazione di quest'ultimo?

La Suprema Corte ci ha dato la sua risposta occupandosi del caso relativo a una domanda di risarcimento danni proposta dal lavoratorea seguito dell'insorgenza di una patologia presumibilmente legata allostress da superlavoro.

Sono diverse le questioni affrontate dalla Corte nella sentenza che qui sotto si allega. Tra queste appare interessante ciò che riguarda la contestazione concernente ilmancato avanzamento di carriera del dipendente.

Il principio didiritto enunciato dalla Suprema corte è il seguente: “ildiritto soggettivo del lavoratore ad essere promosso ad unacategoria, grado o classe superiore presuppone una disciplinacollettiva che garantisca l'avanzamento come effetto immediato dideterminate condizioni di fatto, delle quali sia accertatal'esistenza prescindendo da ogni indagine valutativa del datore dilavoro; pertanto, nell'ipotesi in cui la disciplina collettiva intema di promozioni rimetta il giudizio di merito, sulle attitudini ele capacità professionali, esclusivamente al datore di lavoro” - come nel caso di specie, in cui il CCNL fa riferimentoalle esigenze organizzative e funzionali d'impresa - “ilgiudice, nel rispetto della libertà di iniziativa economicagarantita dall'articolo 41 della Costituzione, non può sostituirsial datore medesimo.

Il sindacato del giudice del meritoè ammesso soltanto laddove la mancata promozione sia causata da una“deliberata violazione delle regole di buona fede e correttezzache presiedono allo svolgimento del rapporto di lavoro”.L'onere della prova è a carico del danneggiato; prova che nonè stata fornita né in primo, né in secondo grado.

Data: 23/06/2014 18:20:00
Autore: Licia Albertazzi