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Avviso di garanzia all'omonimo? Comune deve risarcire il danno se ha trasmesso dati anagrafici errati



A causa di un errore di omonimia, determinato dalla trasmissione di datianagrafici errati alla Procura della Repubblica da parte del Comune, un soggettoha ricevuto un avviso di garanzia che invece doveva essere indirizzato ad altrapersona.

Condannato in primo grado al risarcimento del danno di euro 250.000,notevolmente ridotto in appello ad euro 16.000, tenuto conto del “breve lassodi tempo intercorso tra l'iscrizione del leso nel registro degli indagati e larettifica operata dalla Procura e della natura dei reati che gli erano staticontestati”, il Comune ricorreva in Cassazione denunciando la mancanza dellaprova della sussistenza del nesso di causalità tra il fatto contestato e ildanno psicofisico lamentato, poiché tratta unicamente dalla disposta CTU e nonda certificazione medica prodotta dal danneggiato.

La Cassazione, con ordinanza n. 11814 del 27 maggio scorso, ha confermatoil comportamento colposo del Comune e la condanna al risarcimento del danno perle lesioni psicofisiche causate alla vittima dell'errore.

In particolare, ha statuito la Suprema Corte, la ricorrenza del nesso di causalità fra il comportamento colposodel Comune ed il danno lamentato dalla vittima ben poteva essere provata “attraversol'espletamento della ctu, atteso che tale mezzo di indagine è tipicamente voltoa soccorrere il giudicante nell'accertamento di fatti che richiedano laconoscenza di specifici dati tecnici (fra i quali indubbiamente rientrano gliaccertamenti concernenti l'aggravamento di una pregressa malattia e le cause ole concause che lo abbiano provocato)”. Per questi motivi, condividendo leconclusioni della Corte territoriale, considerato che “l'adesione alleconclusioni assunte dal CTU in ordine alla ricorrenza del nesso eziologico noncontrasta con l'affermazione dell'utilità dell'indagine al finedell'acquisizione delle cognizioni tecniche necessarie alla valutazione deldanno”, la S.C. ha rigettato il ricorso.

Data: 21/06/2014 08:20:00
Autore: Marina Crisafi